Ordinanza n. 2498/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 41 dell’1.12.2022, prot. n. 3212 del 01.12.2022, del Comune di Camigliano, a firma del responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pietro Parisi, notificata in data 01.12.2022, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti la sospensione ad horas di ogni tipo di attività e/o lavorazione presso l'area individuata in sopralluogo nonché la relativa rimozione di una tettoia di m. 2X 2,5 e di un manufatto con elementi portanti in ferro, chiusura in alluminio e copertura con lamiera zincata, per una superficie di circa 40 mq e con una altezza media di m 5,50, ubicato all'interno del cortile di proprietà dei ricorrenti, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di sopralluogo citato nell'ordinanza stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza di demolizione. Preso atto del decesso di uno dei ricorrenti, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il giudizio resta quindi sospeso per l’evento interruttivo, senza decisione sulla legittimità dell’atto impugnato e senza regolazione delle spese nel dispositivo.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e sospensione immediata dei lavori relativa a una tettoia e a un manufatto di circa 40 mq
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 41 dell’1 dicembre 2022, con cui il Comune di Camigliano aveva ordinato la sospensione ad horas di ogni attività o lavorazione nell’area e la rimozione di una tettoia di 2 x 2,5 metri e di un manufatto con struttura portante in ferro, chiusure in alluminio e copertura in lamiera zincata, avente superficie di circa 40 mq e altezza media di 5,50 metri. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il verbale di sopralluogo. Nel corso dell’udienza la difesa dei ricorrenti ha dichiarato il decesso di uno dei ricorrenti, depositando la relativa certificazione.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La verificazione in corso di causa di un evento interruttivo, quale il decesso di una parte, impone al giudice di dichiarare l’interruzione del processo.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Sono richiamate quali disposizioni applicabili agli eventi interruttivi del processo, in coordinamento con l’art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene dichiarato e documentato il decesso di una parte, il giudice deve dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- La dichiarazione di interruzione per morte della parte impedisce al giudice di decidere nel merito dell’impugnazione fino alla prosecuzione o riassunzione del processo secondo le regole applicabili.
Come è indicizzato
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