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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17976/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Primo motivo: violazione della legge penale processuale con riferimento all'art. 63 c.p.p., deducendo l'illecita utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (respite in assenza di avviso e difensore) perché rese sotto sollecitazione. Fatti: rinvenimento di un bilancino in un'abitazione in uso al ricorrente e alla nonna; perquisizione di altri immobili; nello 'essiccatoio' rinvenuto stupefacente e cibo per cani (indizio di disponibilità); il ricorrente fu interpellato due volte, inizialmente negò la disponibilità e poi, dopo le dichiarazioni della nonna, ammise la paternità della sostanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni, condividendo che sussistevano elementi di sollecitazione nelle dichiarazioni del ricorrente. Pur rilevando che esistevano elementi probatori acquisiti indipendentemente dalle ammissioni, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. la Corte ha dichiarato il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Calcolo prescrizionale: termine di 7 anni e 6 mesi dal 9/03/2017, incrementato da 186 giorni di sospensione (126 + 60), risultato interamente decorso alla data del 14/03/2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata: fattispecie di illecita detenzione/distribuzione di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato per cui il ricorrente era stato condannato.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Riferito nel motivo di ricorso come norma processuale violata rispetto alla fase di acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta a indagine.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio che l'assenza degli avvisi e del difensore può precludere l'utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato, salvo che risultino chiaramente spontanee.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che permette l'utilizzo, in certe fasi, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria purché emerga la loro libera e non coercitiva formulazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle condizioni che consentono di ritenere acquisiti elementi probatori indipendenti dalle dichiarazioni impugnate; la sua assenza ha inciso sulla decisione di estinzione per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la declaratoria di estinzione per prescrizione è un esito più favorevole e prevale rispetto a questa esclusione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza avviso e senza la presenza del difensore sono utilizzabili solo se risulta con chiarezza che siano state rese spontaneamente e senza coercizione; la presenza di sollecitazioni ne può pregiudicare l'utilizzabilità.
  • Se le dichiarazioni impugnate sono invalidate, il giudice deve verificare se esistono elementi di prova acquisiti indipendentemente; tuttavia, anche in presenza di elementi indipendenti, può prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione quando il termine è decorso.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è un risultato più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e pertanto la prima prevale.
  • Il calcolo dei termini prescrizionali richiede attenzione alle sospensioni (es. rinvii, legittimo impedimento del difensore) che possono prolungare i termini: tali conteggi possono determinare l'estinzione del reato anche dopo sentenze di merito.
  • In casi analoghi è strategico per la difesa contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in mancanza di avvisi/difensore e verificare immediatamente l'esistenza di prove indipendenti; per l'accusa, assicurare la correttezza procedurale (avvisi, presenza difensore) riduce il rischio di esclusione probatoria.

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