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Sentenza

Sentenza del 24/02/2025 n. 4782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione, con un unico motivo, la sentenza n. 713/2/2021 della C.T.R. della Sicilia, depositata il 22 gennaio 2021, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. d), del Regolamento CE n. 1998/2006. Sosteneva che la disciplina de minimis consentisse aiuti entro limiti quantitativi e che l’esclusione degli aiuti connessi all’esportazione non dovesse impedire l’esenzione IRAP controversa. La lite riguardava il recupero dell’IRAP relativo all’agevolazione prevista dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 21/2003; l’avviso contestava anche fatture per operazioni inesistenti, ma la C.T.R. aveva confermato l’annullamento dell’accertamento su tale profilo, che non era oggetto del ricorso per Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’esclusione dal regime de minimis per gli aiuti connessi all’esportazione, considerata la rilevante attività di esportazione della società: tra gli importi indicati figurano 6.484.037,73 euro nel 2006 e 4.322.307,72 euro nel 2007. Ha inoltre escluso che il divieto di tali aiuti violi l’art. 35 TFUE: la disposizione non impone direttamente restrizioni quantitative all’esportazione né costituisce una misura di effetto equivalente, ma richiede agli Stati di astenersi dal concedere una determinata categoria di aiuti. Resta quindi fermo il recupero IRAP disposto dalla C.T.R.; resta altresì fermo l’annullamento dell’accertamento relativo alle fatture inesistenti. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia 5.200 euro per spese processuali, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003

    Pertanto, l'applicabilità della norma sugli incentivi alle imprese operanti in Sicilia, è espressamente subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

    L’esenzione IRAP regionale non opera in modo autonomo: la sua applicazione è condizionata al rispetto della disciplina dell’Unione sugli aiuti di Stato.

  • Art. 107 TFUE

    L'incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, discende, quindi, dalla necessità che l'attività economica non abbia a migliore la posizione economica sul mercato del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti, non essendo necessario che l'aiuto abbia un reale effetto sugli scambi all'uopo essendo sufficiente che l'aiuto possa incidere su tali scambi, in tal modo tutelando il gioco della libera concorrenza ed il regolare funzionamento del mercato interno.

    È sufficiente che l’aiuto possa incidere sugli scambi e avvantaggiare il beneficiario rispetto ai concorrenti: non occorre dimostrare un effetto concreto già verificatosi.

  • Art. 1, paragrafo 1, lett. d), Regolamento CE n. 1998/2006

    Si è così ritenuto che gli aiuti all'esportazione, per quanto d'importo modesto, rientrano tra gli aiuti idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e ciò direttamente, attribuendo un vantaggio concorrenziale ai prodotti esportati o indirettamente, incentivando da parte degli altri Stati membri determinate contromisure simmetriche destinate a compensare il suddetto vantaggio concorrenziale.

    L’esclusione dal regime de minimis comprende gli aiuti connessi alle attività di esportazione individuate dalla norma, anche se di importo modesto, poiché possono incidere sugli scambi e alterare la concorrenza. Nel caso esaminato, la rilevante attività esportatrice ha impedito di riconoscere l’agevolazione IRAP.

  • Art. 35 TFUE

    Il divieto degli aiuti connessi all'esportazione verso Stati membri anche qualora essi non superano la soglia del de minimis, prevista dall' art. 1 , paragrafo 1, lett. d) del regolamento 1998/2006 , è di per sé priva di effetto sugli scambi dato che si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti; di conseguenza, si ripete, una normativa siffatta non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall' art. 35 TFUE .

    L’esclusione di una categoria di aiuti non equivale a una restrizione quantitativa all’esportazione né a una misura di effetto equivalente: impone allo Stato di non concedere quel tipo di sostegno.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ne dà atto, precisando che il pagamento è dovuto se dovuto.

Massime di principio

  • Un’agevolazione fiscale regionale che la legge subordina al rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato non può essere riconosciuta se contrasta con le condizioni e le esclusioni previste da tale disciplina.
  • L’esclusione dal regime de minimis degli aiuti connessi all’esportazione può operare anche quando l’aiuto è di modesta entità: la soglia de minimis non supera l’esclusione settoriale prevista dal regolamento.
  • Per valutare la rilevanza di un’attività esportatrice, possono essere considerate le operazioni e i dati documentali relativi ai diversi esercizi; nel caso concreto la consistenza delle esportazioni ha sostenuto il diniego dell’agevolazione.
  • Il divieto per gli Stati di concedere determinati aiuti all’esportazione non costituisce, di per sé, una restrizione quantitativa all’esportazione o una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 35 TFUE.
  • In una controversia con più profili, l’esito favorevole ottenuto su una contestazione non comporta la vittoria complessiva se l’impugnazione relativa a un distinto recupero fiscale è respinta; le spese seguono la soccombenza nel giudizio conclusivo.

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