Sentenza del 24/02/2025 n. 169 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
IMU - Immobili strumentali - Deducibilità IRES - Rimborso - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2016-2018 (tot. €39.202) sostenendo che l'IMU versata su immobili strumentali sarebbe stata indebitamente considerata in gran parte indeducibile (80%) ai sensi dell'art. 14, c.1, D.lgs. n.23/2011. L'appellante ha dedotto sia profili di illegittimità costituzionale della norma sia che gli immobili (categoria catastale D7/D8) fossero strumentali "per natura" e quindi deducibili, o comunque strumentali per destinazione. L'Amministrazione ha eccepito carenza probatoria circa la strumentalità concreta degli immobili e ha rigettato il rimborso (silenzio-rigetto). In primo grado la CTP di Cuneo ha rigettato il ricorso per insufficienza di prova; in appello è stato ribadito che l'onere probatorio grava sul contribuente e che la mera classificazione catastale e alcune fotografie non comprovano la strumentalità in concreto né il raccordo tra IMU versata e singoli beni, né l'iscrizione puntuale in inventario.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'onere della prova del diritto al rimborso incombe sul contribuente (art. 2697 c.c.) e che la strumentalità va dimostrata in concreto, collegandola all'attività sociale (soprattutto in caso di attività di locazione degli immobili propri). La classificazione catastale D7/D8 non è di per sé sufficiente per provare la strumentalità concreta. La Corte ha rilevato incongruenze e mancanze nella documentazione prodotta (mancanza di visure catastali riferite, discrepanze di civico/rendita, valore aggregato nell'inventario non dettagliato, assenza di libro cespiti), per cui il rimborso è stato negato. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado (€2.700,00 oltre accessori). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state ritenute non rilevanti per carenza probatoria e quindi non affrontate nel merito.
Norme richiamate
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 14, comma 1
"l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento (...)"
La norma limita la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali al 20%, rendendo quindi indeducibile l'80% salvo prova contraria. Il giudice ha ritenuto che la norma sia applicabile ma che il diritto al rimborso richieda la prova puntuale della strumentalità concreta dei beni.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 43, comma 2
Definisce gli immobili strumentali anche per "natura" (immobili relativi a imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni). Tuttavia la Corte ha interpretato che tale qualificazione non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare la strumentalità in concreto in rapporto all'attività aziendale.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 65
Prevede l'iscrizione nell'inventario per il riconoscimento come beni dell'impresa degli immobili strumentali per natura; la Corte ha richiamato l'esigenza che i beni rilevanti siano indicati puntualmente negli inventari (libro cespiti) per collegare l'IMU ai singoli cespiti.
Codice Civile - art. 2697
Principio dell'onere della prova: chi allega un fatto costitutivo del proprio diritto (qui il contribuente che richiede il rimborso) deve provarlo. Applicato per affermare che il contribuente doveva dimostrare la strumentalità concreta e il collegamento tra IMU e beni.
Costituzione Italiana - artt. 3, 53, 41, 42
Richiamati dall'appellante per profili di disparità e violazione della capacità contributiva e dei principi di iniziativa economica/proprietà. La Corte d'appello ha ritenuto tali profili non rilevanti nel giudizio perché la domanda di rimborso è risultata carente di prova; pertanto le questioni costituzionali non sono state affrontate nel merito.
Massime di principio
- L'onere di provare il diritto al rimborso (che deriva da una deduzione o diversa tassazione) grava sul contribuente; senza prova adeguata il ricorso sarà rigettato.
- La qualificazione catastale (categorie D7/D8 o simili) non è di per sé sufficiente a provare la strumentalità concreta: è necessario dimostrare il rapporto funzionale e l'effettivo utilizzo o destinazione del bene in relazione all'attività d'impresa.
- Per immobili "strumentali per natura" l'iscrizione puntuale nell'inventario e la correlazione univoca tra pagamenti IMU e singoli beni (visure catastali, numeri civici, rendite, quietanze/avvisi IMU riferiti ai singoli immobili, registri contabili) sono elementi essenziali per ottenere rimborso.
- Fotografie o attestazioni generiche non sostituiscono la documentazione catastale, contabile e inventariale necessaria per il prova del nesso di inerenza.
- In attività di "locazione immobili propri" il giudice applica un controllo stringente: il semplice svolgimento dell'attività di locazione non implica automaticamente che tutti gli immobili siano deducibili come strumentali.
- Le questioni di legittimità costituzionale vanno sollevate solo dopo avere adeguatamente provato i fatti costitutivi del diritto; se i fatti non sono provati la Corte non rimetterà la questione alla Consulta per rilevanza.
- Per preparare adeguatamente istanze di rimborso è consigliabile produrre: visure catastali riferite ai singoli immobili; inventario dettagliato o libro cespiti con identificazione univoca; quietanze/avvisi IMU collegati agli immobili; contratti di locazione o documenti che provino l'utilizzo diretto/functional purpose; registrazioni contabili che ricondurranno il pagamento IMU ai cespiti.
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