Sentenza del 24/02/2025 n. 4775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per violazione dell’art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento CE n. 1998/2006 la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2567/10/2020, depositata il 29 aprile 2020. Ha contestato che la CTR avesse ritenuto applicabile l’esenzione IRAP prevista dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 21/2003, considerando irrilevanti ai fini del divieto gli aiuti di modesta entità e ritenendo che l’esenzione, non essendo subordinata alla destinazione estera della produzione, non incentivasse le esportazioni. La società aveva dichiarato l’esenzione per il 2008 usando il codice E5; risultavano cessioni verso l’estero anche negli anni dal 2001 al 2010, per importi rilevanti, tra cui € 3.198.356,08 nel 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’accertamento IRAP. Ha stabilito che il divieto del Regolamento CE n. 1998/2006 riguarda gli aiuti connessi all’esportazione anche quando l’importo rientri nella soglia de minimis; l’esenzione regionale non poteva quindi essere riconosciuta nel caso concreto. I gradi di merito sono stati compensati; la società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.900, oltre spese prenotate a debito. La domanda di definizione agevolata era stata comunicata come rigettata.
Norme richiamate
Art. 1, par. 1, lett. d), e punto 6 delle considerazioni preliminari del Regolamento CE n. 1998/2006
Il divieto degli aiuti connessi all'esportazione verso Stati membri anche qualora essi non superano la soglia del de minimis, prevista dall' art. 1 , paragrafo 1, lett. d) del regolamento 1998/2006 , è di per sé priva di effetto sugli scambi dato che si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti.
Gli aiuti connessi alle esportazioni verso Paesi terzi o Stati membri sono esclusi dal regime de minimis e vietati anche se di importo modesto. Rientrano nel divieto, tra gli altri, gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione o gestione di reti di distribuzione all’estero e ad altre spese correnti connesse all’esportazione.
Art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003
Pertanto, l'applicabilità della norma sugli incentivi alle imprese operanti in Sicilia, è espressamente subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
L’esenzione IRAP regionale è condizionata al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e non può essere applicata quando contrasta con il divieto europeo di aiuti connessi all’esportazione.
Art. 107 TFUE
L''incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, discende, quindi, dalla necessità che l'attività economica non abbia a migliore la posizione economica sul mercato del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti, non essendo necessario che l'aiuto abbia un reale effetto sugli scambi all'uopo essendo sufficiente che l'aiuto possa incidere su tali scambi, in tal modo tutelando il gioco della libera concorrenza ed il regolare funzionamento del mercato interno.
Per rilevare ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato non è necessario dimostrare un effetto concreto sugli scambi: è sufficiente che l’aiuto sia idoneo a incidervi e a migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario.
Art. 35 TFUE
Il divieto degli aiuti connessi all'esportazione verso Stati membri anche qualora essi non superano la soglia del de minimis, prevista dall' art. 1 , paragrafo 1, lett. d) del regolamento 1998/2006 , è di per sé priva di effetto sugli scambi dato che si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti; di conseguenza, si ripete, una normativa siffatta non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall' art. 35 TFUE.
Il divieto europeo di concedere determinati aiuti non costituisce, di per sé, una restrizione quantitativa all’esportazione o una misura di effetto equivalente vietata dall’art. 35 TFUE; tale disposizione riguarda la circolazione delle merci tra Stati membri.
Art. 384, secondo comma, codice di procedura civile
In conclusione il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La soglia de minimis non rende ammissibile un aiuto appartenente a una categoria espressamente esclusa dal relativo regolamento: prima di applicare la soglia occorre verificare la natura e la finalità dell’aiuto.
- Un’esenzione fiscale può costituire aiuto di Stato anche se è formulata in modo generale per le imprese di un territorio; occorre valutare se attribuisca un vantaggio selettivo e se possa incidere sugli scambi o sulla concorrenza.
- Per gli aiuti connessi all’esportazione, il divieto può operare anche quando l’agevolazione non dipende formalmente dalla destinazione estera dei prodotti, se nel caso concreto ricorre il collegamento con attività esportatrici contemplato dalla normativa europea.
- Una misura regionale di sostegno alle imprese resta subordinata alla disciplina dell’Unione sugli aiuti di Stato quando la legge regionale prevede espressamente tale condizione; in caso di contrasto prevale la disciplina europea.
- Per configurare un’incidenza sugli scambi ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato non è necessario provare un effetto effettivo: può essere sufficiente la potenzialità di alterare la concorrenza o gli scambi.
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