Sentenza del 25/02/2025 n. 1257 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria - Iscrizione a ruolo a titolo straordinario - Fondato pericolo per la riscossione - Deroga alla procedura ordinaria - Omessa indicazione nella cartella delle ragioni per cui il pericolo è stato ritenuto sussistente - Mancata motivazione - Annullamento della cartella - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'appello e ha annullato la cartella impugnata per mancata motivazione relativa all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario e alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto di provvedimenti di autotutela (sgravio parziale delle sanzioni).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Emissione di una cartella di pagamento per euro 161.335,39 con iscrizione a ruolo a titolo straordinario ai sensi dell'art. 15-bis d.P.R. 602/1973 mentre era pendente ricorso del contribuente avanti la Corte di giustizia tributaria. L'appellante ha contestato la mancanza della motivazione circa la sussistenza del 'fondato pericolo per la riscossione' richiesta per la procedura straordinaria; ha inoltre rilevato altre carenze formali (mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancanza di sottoscrizione del ruolo e del visto di esecutività, mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, questioni sulla notificazione via PEC e conformità del pdf).
Norme richiamate
art. 15-bis d.P.R. 602/1973
art. 15-bis d.P.R. 602/1973
La procedura straordinaria di iscrizione a ruolo richiede la sussistenza di un 'fondato pericolo per la riscossione' e impone che tale circostanza sia specificamente indicata nella cartella di pagamento; la semplice affermazione aprioristica del pericolo non è sufficiente.
art. 11 co. 3 d.P.R. 602/1973
art. 11, comma 3 d.P.R. 602/1973
Collegato alla disciplina del ruolo, impone che la formazione del ruolo e la relativa motivazione siano documentate, anche sinteticamente, nella cartella.
Cass. 22306/2021
sent. Cass. n. 22306/2021
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'obbligo di motivazione specifica sulla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione in caso di iscrizione a ruolo straordinaria.
Cass. 12239/2017
sent. Cass. n. 12239/2017
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui la deroga alla procedura ordinaria richiede motivazione puntuale circa il pericolo per la riscossione.
Massime di principio
- Se è pendente un ricorso tributario del contribuente, l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario è ammissibile solo se la cartella indica, anche sinteticamente, le ragioni concrete del 'fondato pericolo per la riscossione'; mera affermazione non basta.
- La mancanza della motivazione richiesta per il ruolo straordinario è motivo autonomo di annullamento della cartella.
- La motivazione può essere succinta ma deve consentire di comprendere i fatti che giustificano l'urgenza (es. rischio di dissipazione dei beni, imminente insolvenza, spostamento di patrimoni), non essendo sufficiente un generico richiamo alla procedura straordinaria.
- Altri vizi formali (sottoscrizione, indicazione del responsabile, visto di esecutività, calcolo interessi, formati informatici) devono essere valutati, ma l'assenza della motivazione sul pericolo è spesso risolutiva.
- In caso di accoglimento per carenza motivazionale, il giudice può compensare le spese per equità, specie se vi sono provvedimenti di autotutela che hanno ridotto la pretesa.
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