Sentenza del 24/02/2025 n. 4778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 720/2/2021, depositata il 22 gennaio 2021, con un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. d), del regolamento CE n. 1998/2006. Ha sostenuto che la disciplina de minimis consentisse aiuti entro il limite quantitativo previsto, e che l’esenzione IRAP regionale dovesse essere riconosciuta. La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al 2006: oltre al recupero di IVA per € 4.614,43 su acquisti per € 115.360,78 contestati come fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio aveva recuperato l’IRAP non versata grazie all’esenzione prevista dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 21/2003. La C.t.r. aveva confermato l’annullamento della ripresa IVA, ma non quello relativo all’IRAP, ritenendo ostativa l’attività di esportazione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato il recupero IRAP: l’agevolazione regionale era subordinata al rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato e non poteva essere concessa a un’impresa con attività prevalentemente di esportazione, poiché il regolamento CE n. 1998/2006 esclude dagli aiuti de minimis quelli connessi all’esportazione, anche se di importo contenuto. La Corte ha inoltre escluso che tale divieto violi l’art. 35 TFUE sulle restrizioni quantitative all’esportazione. Resta fermo l’annullamento, disposto dalla C.t.r., della ripresa IVA relativa alle fatture contestate come inesistenti. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.400, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 15 della legge regionale Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
L'applicabilità della norma sugli incentivi alle imprese operanti in Sicilia, è espressamente subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
L’esenzione IRAP regionale non opera incondizionatamente: la sua concessione dipende dalla compatibilità dell’aiuto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Art. 107 TFUE
L'incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, discende, quindi, dalla necessità che l'attività economica non abbia a migliore la posizione economica sul mercato del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti, non essendo necessario che l'aiuto abbia un reale effetto sugli scambi all'uopo essendo sufficiente che l'aiuto possa incidere su tali scambi.
Un aiuto selettivo è incompatibile quando può alterare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri; non occorre dimostrare che l’effetto distorsivo si sia già concretamente verificato.
Art. 1, par. 1, lett. d), regolamento CE n. 1998/2006
Il regolamento medesimo si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione, per quel che qui interessa, (lett. d) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
Sono esclusi dal regime de minimis gli aiuti connessi all’attività di esportazione verso Paesi terzi o Stati membri. Il limite quantitativo de minimis non rende ammissibile un aiuto che ricade in questa esclusione.
Art. 35 TFUE
Il divieto degli aiuti connessi all'esportazione verso Stati membri anche qualora essi non superano la soglia del de minimis, prevista dall' art. 1 , paragrafo 1, lett. d) del regolamento 1998/2006 , è di per sé priva di effetto sugli scambi dato che si limita a imporre agli Stati membri di astenersi dal concedere un certo tipo di aiuti; di conseguenza, si ripete, una normativa siffatta non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall' art. 35 TFUE.
L’esclusione degli aiuti all’esportazione non costituisce, di per sé, una restrizione quantitativa all’esportazione né una misura di effetto equivalente vietata dall’art. 35 TFUE, perché impone agli Stati di non concedere determinati aiuti senza limitare direttamente la circolazione delle merci.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un’agevolazione fiscale regionale che costituisce aiuto di Stato va verificata alla luce della disciplina UE; se la legge regionale subordina espressamente il beneficio a tale disciplina, il requisito europeo condiziona direttamente la concessione dell’esenzione.
- Nel regime de minimis previsto dal regolamento CE n. 1998/2006, il rispetto della soglia quantitativa non basta: gli aiuti connessi all’esportazione sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento anche quando l’importo è modesto.
- Per applicare l’esclusione relativa alle esportazioni rilevano la natura e la consistenza concreta dell’attività dell’impresa; nel caso deciso, le esportazioni rilevanti e l’attività prevalentemente orientata all’esportazione hanno giustificato il diniego dell’esenzione IRAP.
- La disciplina UE che vieta agli Stati di concedere aiuti connessi all’esportazione non equivale, per ciò solo, a una restrizione quantitativa all’esportazione vietata dall’art. 35 TFUE.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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