Sentenza del 24/02/2025 n. 65 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che rettificava il classamento proposto con DOCFA (da A/1/A/3 proposto dal ricorrente a categoria speciale D/2 con codice 0904 "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero") e la conseguente determinazione della rendita catastale mediante stima diretta/indiretta. La ricorrente contestava: carenza dell'onere probatorio e istruttoria dell'Ufficio; errata attribuzione della categoria D/2 e illegittima determinazione della rendita (sosteneva trattarsi di abitazione locata a studenti, senza servizi accessori tipici di affittacamere e richiamava la disciplina regionale sull'affittacamere e contratti di locazione prodotti).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che: la rettifica precedente (attribuzione a D/2 con avviso non impugnato) è definitiva e vincolante; la nuova DOCFA del 2023 non ha documentato modifiche strutturali significative (solo la realizzazione di una porta) tali da giustificare il ritorno in categoria A; gli elementi oggettivi (numero di stanze indipendenti con bagno privato, spazi comuni quali soggiorno con angolo cottura e lavanderia) sono incontrastati e coerenti con categoria D/2 codice 0904; la motivazione dell'avviso è adeguata nella procedura DOCFA se indica i dati oggettivi contestati; i contratti di locazione e la normativa regionale non prevalgono sulle caratteristiche oggettive dell'immobile ai fini del classamento. È stata altresì confermata la determinazione della rendita come operata dall'Agenzia. Spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.L. 16/1993 conv. L. 75/1993, art. 2
Individua la natura partecipativa del procedimento di classamento; la sentenza richiama il principio che il classamento è atto complesso a formazione progressiva con partecipazione del contribuente tramite DOCFA.
Regolamenta la procedura di classamento e la partecipazione del contribuente; la sentenza lo usa per sostenere che la motivazione è soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi nell'ambito della procedura DOCFA.
DPR n. 1142/1949, art. 62
Stabilisce che la destinazione ordinaria va accertata con riferimento alle consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive: la Corte l'ha invocata per affermare che il classamento si basa sulle caratteristiche oggettive dell'immobile.
DPR n. 138/1998, art. 8, comma 2
Ribadisce che la categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale e ai caratteri tipologici e costruttivi: la sentenza lo usa per confermare che i contratti d'uso non prevalgono sulle caratteristiche oggettive.
Circolare Agenzia delle Entrate 6/2012
Richiamata in relazione al metodo della determinazione della rendita per categorie speciali (metodo del costo di riproduzione deprezzato o stima diretta); la sentenza accetta l'uso della stima per la categoria D/2.
Istruzioni operative procedura DOCFA 01/02/2016
Indicano le tipologie e i codici (es. 0904) riconducibili alle categorie speciali D; la sentenza utilizza tali istruzioni per qualificare l'immobile come rientrante in codice 0904.
Legge 9/12/1998 n. 431, art. 5
Citata dalla ricorrente in relazione ai contratti di locazione per studenti; la Corte osserva che i contratti non possono prevalere sulle caratteristiche oggettive del bene ai fini catastali.
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2016
Richiamata dalla ricorrente per definire 'affittacamere' ma la Corte dichiara la norma regionale inconferente rispetto alla normativa catastale nazionale nella determinazione della categoria catastale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Ordinanza n. 31809/2018, Ord. n. 33098/2022, Sent. n. 12025/2015)
Usata per affermare che, nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'ufficio è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi e che la destinazione si desume dalle caratteristiche oggettive dell'immobile, non dall'uso concreto.
Massime di principio
- Il classamento catastale si determina principalmente sulle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile (consistenza, suddivisione in vani, servizi privati e spazi comuni), non esclusivamente dal tipo di contratti di locazione o dall'uso corrente.
- La procedura DOCFA è partecipativa: l'Ufficio può rettificare la proposta del contribuente; la motivazione dell'avviso è considerata adeguata se indica i dati oggettivi rilevati e consente il confronto con la dichiarazione DOCFA.
- Un avviso di rettifica non impugnato diventa definitivo e vincola le successive valutazioni, salvo che il contribuente dimostri modifiche strutturali oggettive intervenute dopo l'accertamento definitivo.
- Per rientrare da una categoria speciale (es. D/2) in una categoria ordinaria (es. A/1) occorrono modifiche materiali e strutturali che cambino le potenzialità d'uso dell'immobile; meri cambi di destinazione dichiarati senza variazioni planimetriche non sono sufficienti.
- La normativa regionale che disciplina attività quali 'affittacamere' non determina il classamento catastale quando la normativa catastale è di competenza statale: la qualificazione catastale rimane ancorata alle regole nazionali e alle caratteristiche oggettive.
- La determinazione della rendita per immobili in categorie speciali può richiedere la stima diretta (o metodi di valutazione specifici) e l'uso di contratti o documenti d'uso come prova d'uso concreta non prevale sulle caratteristiche fisiche agli effetti catastali.
- Se si intende contestare efficacemente un accertamento catastale, il contribuente deve: a) impugnare tempestivamente eventuali avvisi precedenti; b) produrre prove di cambiamenti strutturali rilevanti; c) evidenziare eventuali discrepanze oggettive tra quanto rilevato dall'Ufficio e la documentazione tecnica (planimetrie, certificazioni) per ottenere una motivazione più approfondita.
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