Cassazione Civile, Ordinanza n. 20897/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre rilevato che, per la mancata costituzione della controparte, non vi era luogo a provvedere sulle spese. Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania relativa a una controversia in materia di riscossione. Nel corso del giudizio di legittimità, egli ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle e di aver eseguito i relativi pagamenti, con conseguente venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del processo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dato atto che, essendo il giudizio estinto per rinuncia al ricorso, non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la controparte intimata non si è costituita.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio esclude, nel caso deciso, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la Corte dà atto della mancanza dei relativi presupposti.
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