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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15016/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. In particolare, ha dedotto che non sarebbe stato correttamente accertato il dolo nella condotta di resistenza tenuta per sottrarsi al controllo stradale, sostenendo di non avere percepito l'alt intimatogli dagli agenti. La Corte di cassazione rileva che tali censure investono in modo inammissibile profili di merito, mentre la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici, valorizzando elementi indiziari e le modalità imprudenti della fuga dell'imputato, incompatibili con la tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e ha giudicato adeguata la motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza del dolo nella resistenza opposta al controllo stradale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirano a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e priva di vizi logici, e sia fondata su corrette regole di inferenza e massime di अनुभवienza.
  • In tema di resistenza al controllo stradale, il dolo può essere desunto da un complesso di elementi fattuali, comprese le modalità concrete della condotta di fuga, quando essi siano incompatibili con la tesi difensiva della mancata percezione dell'ordine degli agenti.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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