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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02258/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli dell'11/04/2025 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e aveva condannato Raffaele Cantone all'ergastolo per il concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti. Il ricorrente deduce (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. e carenza della "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello ribalta l'assoluzione di primo grado, lamentando l'inaffidabilità e le discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori/coimputati (De Simone, Ferrara, Della Corte, Domenico Bidognetti) e la mancata trattazione esasperata delle argomentazioni della sentenza assolutoria; (2) errori nell'applicazione e irragionevolezza della motivazione circa il riconoscimento delle aggravanti (premeditazione e motivi abietti) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché contestazioni sulla valutazione probatoria dei ruoli (autista vs esecutore materiale).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse fornito una motivazione puntuale e rafforzata: ha valutato adeguatamente la credibilità soggettiva dei collaboratori, l'attendibilità intrinseca dei loro racconti e i riscontri estrinseci (convergenze individualizzanti e autonoma genetica delle fonti). Ha ritenuto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni (frazionabilità), ha ritenuto provate le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti sulla base di elementi indiziari e della dinamica organizzativa dell'agguato, e ha confermato la corretta valutazione discrezionale sul diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della personalità e della pericolosità sociale dell'imputato. Il ricorso è quindi stato dichiarato infondato e respinto.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione probatoria delle dichiarazioni di coimputati: occorrono accertamento della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e riscontri estrinseci. La Corte conferma che tali dichiarazioni possono costituire prova se accompagnate da adeguati riscontri e specifica valutazione dei requisiti (specificità, coerenza, costanza, spontaneità).

  • art. 603 cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Previsto l'obbligo, in caso di rinnovazione istruttoria, di escutere nuovamente il collaboratore (qui De Simone) quando la sentenza di appello si fonda su prova dichiarativa di contenuto decisivo; la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere cautelare nel giudizio di rinvio.

  • art. 577 cod. pen.

    art. 577, primo comma, n. 3 e 4, cod. pen.

    Norma sul delitto di omicidio (e sue circostanze): utilizzata per inquadramento del reato e per valutare la sussistenza delle aggravanti contestate in relazione al fatto ascritto all'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il riconoscimento o meno è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve comunque motivare in modo congruo la scelta.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata per la ripartizione delle responsabilità e per la valutazione dei ruoli degli esecutori.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'art. 133 come parametro per valutare l'insussistenza delle attenuanti alla luce della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 8 decreto-legge n. 152/1991 (conv. L. 203/1991)

    art. 8, decreto-legge n. 152 del 1991, conv. con L. 203/1991

    Norma citata in relazione alla circostanza attenuante applicata a Dario De Simone in primo grado; è richiamata nella ricostruzione fattuale delle decisioni di merito precedenti.

Massime di principio

  • Quando una Corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado basandosi su dichiarazioni di collaboratori/coimputati, è richiesta una "motivazione rafforzata" che confuti specificamente gli argomenti decisivi della sentenza assolutoria e spieghi perché i nuovi elementi probatori risultano più persuasivi.
  • Le dichiarazioni di coimputati/collaboratori sono valutate secondo tre livelli: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri estrinseci. Solo se tutti i livelli risultano positivamente vagliati le propalazioni possono assumere valore probatorio decisivo.
  • È ammissibile che riscontri estrinseci provengano da altre chiamate in correità o in reità, a condizione che tali dichiarazioni siano autonome geneticamente, indipendenti, valutate singolarmente per credibilità e convergenti in punti individualizzanti rilevanti, evitando la circolarità probatoria.
  • La 'frazionabilità' delle dichiarazioni del collaboratore è lecita: parti di un racconto possono essere ritenute inattendibili senza compromettere per intero la credibilità delle restanti parti, purché non vi sia interferenza logico-fattuale che renda impossibile separare i profili ritenuti veri da quelli ritenuti falsi.
  • Contraddizioni formali tra versioni (es. ruolo effettivo svolto: autista vs sparatore) non sono necessariamente decisive se il nucleo essenziale della ricostruzione (partecipazione, volontà e collegamento con il mandante) risulta concordemente attestato e riscontrato da elementi autonomi.
  • L'aggravante della premeditazione e quella dei motivi abietti possono essere provate con elementi indiziari e logici (pianificazione, reperimento armi, pedinamenti, ripartizione dei ruoli, ordine dai vertici): non è sempre necessario individuare il momento preciso del proposito criminoso, purché sussistano elementi cronologici e ideologici sufficienti.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; bastano motivazioni congrue che indichino le ragioni ostative al loro riconoscimento rispetto ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

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