Cassazione Penale, Sentenza n. 31917/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/11/2022 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. Il ricorso deduceva, primo, violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per mancata considerazione della liberazione anticipata concessa successivamente ma comunque rilevante ai fini dei limiti edittali; secondo, vizio di motivazione e travisamento probatorio per non aver considerato pienamente la relazione dell'UEPE e gli elementi positivi prodotti dalla difesa (collaborazione con i servizi, programma di volontariato, estinzione del debito tributario a opera di coobbligato, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), nonché per aver fondato il rigetto soprattutto sulla gravità dei reati e su presunta assenza di revisione critica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la richiesta di detenzione domiciliare era antecedente alla concessione della liberazione anticipata e, alla data del provvedimento impugnato, la pena non era ancora decurtata dalla liberazione anticipata, rendendo la domanda inammissibile). Ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui ha riscontrato un vizio di motivazione per travisamento della relazione UEPE: il Tribunale non ha adeguatamente confrontato e motivatamente criticato le conclusioni favorevoli dei servizi sociali e ha trascurato elementi positivi comprovati dagli atti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché riesamini la richiesta di affidamento in prova conformandosi ai principi indicati, anche alla luce della mutata situazione edittale conseguente al riconoscimento della liberazione anticipata.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Usato per verificare i limiti edittali di ammissibilità della detenzione domiciliare: la Corte ha ritenuto che, alla data del provvedimento impugnato, la pena non era ancora decurtata dalla liberazione anticipata e quindi la domanda di detenzione domiciliare era inammissibile
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Richiama il principio secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale è favorito quando esso contribuisce alla rieducazione del reo e alla prevenzione della recidiva; la valutazione deve considerare l'esistenza di un serio processo di revisione critica e risocializzazione
art. 47, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Consente l'imposizione di prescrizioni nel contesto dell'affidamento in prova; la Corte richiama che la misura può essere modulata con prescrizioni funzionali alla rieducazione
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative non basta l'assenza di elementi ostativi: è necessario un giudizio prognostico favorevole basato su elementi positivi concreti e valutabili (comportamento post-fatto, segni di ravvedimento, partecipazione a progetti lavorativi/volontariato, ecc.)
- Il giudice deve esplicitamente confrontarsi con la relazione dell'UEPE e motivare eventuali divergenze rispetto alle conclusioni favorevoli dei servizi sociali; il travisamento o la mancata considerazione di elementi positivi costituisce vizio di motivazione
- La gravità dei reati e la sola mancanza di risarcimento non possono automaticamente escludere l'affidamento in prova: il mancato risarcimento, se incolpevole o non commisurato alla condizione economica del reo, non deve essere l'unico motivo impeditivo
- La valutazione dell'idoneità della misura alternativa deve tenere conto della concreta praticabilità del beneficio e della capacità del provvedimento di contribuire alla rieducazione e prevenzione della recidiva, anche tramite prescrizioni specifiche
- Le domande di detenzione domiciliare vanno valutate rispetto ai limiti edittali effettivi alla data del provvedimento: variazioni successive (es. concessione di liberazione anticipata) possono modificare l'ammissibilità e il giudice deve tenerne conto quando rilevante
- In caso di motivazione insufficiente o di mancato esame degli elementi probatori decisivi, la misura corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con indicazione dei punti da riesaminare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →