Ordinanza n. 981/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto amministrativo impugnato in primo grado. Dal testo non emergono né la natura dell’atto amministrativo contestato né gli specifici motivi di illegittimità dedotti. In questa fase l’appellante ha rappresentato esigenze cautelari e la necessità di approfondimenti istruttori, anche di carattere tecnico.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato e non ha accolto la domanda cautelare in via diretta. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., nel quale il TAR potrà svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori, anche tecnici. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
le esigenze cautelari rappresentate dalla parte nella domanda di cui in premessa possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale misura organizzatoria senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può ordinare la sollecita fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito può essere disposta quando il giudizio richiede approfondimenti istruttori, anche tecnici, incompatibili con una decisione cautelare adeguatamente ponderata.
- La misura della sollecita definizione del merito non equivale alla concessione della sospensione cautelare dell’atto impugnato; pertanto, in assenza di sospensione, l’efficacia dell’atto resta ferma.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione della natura e dell’esito interlocutorio della misura adottata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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