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Ordinanza

Ordinanza n. 981/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto amministrativo impugnato in primo grado. Dal testo non emergono né la natura dell’atto amministrativo contestato né gli specifici motivi di illegittimità dedotti. In questa fase l’appellante ha rappresentato esigenze cautelari e la necessità di approfondimenti istruttori, anche di carattere tecnico.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato e non ha accolto la domanda cautelare in via diretta. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., nel quale il TAR potrà svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori, anche tecnici. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate dalla parte nella domanda di cui in premessa possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale misura organizzatoria senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può ordinare la sollecita fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito può essere disposta quando il giudizio richiede approfondimenti istruttori, anche tecnici, incompatibili con una decisione cautelare adeguatamente ponderata.
  • La misura della sollecita definizione del merito non equivale alla concessione della sospensione cautelare dell’atto impugnato; pertanto, in assenza di sospensione, l’efficacia dell’atto resta ferma.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione della natura e dell’esito interlocutorio della misura adottata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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