Cassazione Civile, Ordinanza n. 33207/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Alla società erano stati notificati avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di PVC della Guardia di finanza concernente l'acquisto di un complesso immobiliare. L'operazione era stata riqualificata dall'Ufficio come fatturata ma giuridicamente inesistente ai fini delle imposte dirette, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento. I gradi di merito avevano rigettato il ricorso della contribuente, che proponeva cassazione con quattro motivi non specificati nel testo. Successivamente la società depositava memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, deducendo l'adesione alla rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e l'integrale pagamento delle cartelle, con allegazione di istanza, quietanze ed estratto del cassetto fiscale. La Corte ha però rilevato che non era possibile verificare la corrispondenza tra le cartelle definite e gli avvisi di accertamento impugnati; ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di cessazione della materia del contendere per impossibilità di verificare la coincidenza tra le cartelle oggetto di definizione agevolata e gli avvisi impugnati; ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione. Le spese sono state compensate in considerazione della definizione deflattiva della lite e non è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata/rottamazione è stata invocata dalla ricorrente come ragione sopravvenuta di cessazione della materia del contendere e di venir meno dell'interesse al ricorso, ma la Corte ha escluso la cessazione per difetto di verifica della corrispondenza tra cartelle e avvisi.
contributo unificato
La Corte ha escluso il presupposto per l'ulteriore importo quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta e non originaria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede la possibilità di verificare in modo puntuale che l'evento sopravvenuto abbia definito proprio il rapporto controverso; se manca la prova della corrispondenza tra gli atti oggetto di definizione e quelli impugnati, l'istanza non può essere accolta.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria può incidere sull'interesse a coltivare il ricorso, ma la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata solo quando dagli atti emerga con chiarezza che la lite è stata effettivamente definita.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un evento sopravvenuto e non da un vizio originario dell'impugnazione, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di definizione deflattiva della controversia, la Corte può compensare le spese di legittimità.
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