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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12521/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna (che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione ma confermato le statuizioni civili derivanti da una condanna per diffamazione a mezzo stampa) sulla base di quattro censure principali: 1) vizio di motivazione della Corte territoriale nella disamina dei singoli motivi di appello; 2) violazione dell'art. 539 c.p.p. per mancata adeguata pronuncia in ordine alla quantificazione del risarcimento (si contestava la conferma della liquidazione del danno operata in primo grado); 3) vizio di motivazione nella conferma delle statuizioni civili (in termini alternativi al punto 2); 4) errato bilanciamento tra diritto di critica (art.21 Cost.) e diritto alla dignità personale (art.2 Cost.), ritenendo che le espressioni usate non fossero offensive e rientrassero nell'esercizio del diritto di critica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la Corte di appello avesse fornito motivazione esaustiva in ordine alle contestazioni (esponendo che le istituzioni forensi modenesi non avevano insabbiato né omesso atti e che il ricorrente avrebbe potuto conoscere le iniziative adottate con la diligenza richiesta); i motivi relativi al danno erano generici e manifestamente infondati, e la conferma del danno morale liquidato in via equitativa risultava motivata; il quarto motivo era infondato poiché l'esimente del diritto di critica non opera se manca la veridicità della notizia o se questa è manipolata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non sono state disposte spese a carico del ricorrente in favore delle parti civili in relazione al presente grado, atteso che la loro memoria è stata depositata tardivamente e non ha fornito un contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti nella deduzione dei motivi di ricorso; indica limiti procedurali circa l'ambito di esame.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla pronuncia sulle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto che la motivazione della liquidazione del danno morale fosse adeguata e che la disciplina non fosse stata violata.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Richiama l'inammissibilità del ricorso per questioni che non siano oggetto dell'impugnazione in appello o che siano formulate in modo generico; la Corte ha confermato l'inammissibilità dei motivi generici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di manifestazione del pensiero; la Corte ha precisato che l'esercizio del diritto di critica richiede veridicità e non manipolazione della notizia.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dignità della persona; la Corte ha ritenuto che il bilanciamento fra diritto di critica e dignità non operi quando manca la veridicità della notizia.

  • S.U. n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata in tema di attribuzione delle spese in Cassazione quando il giudizio è rito camerale 'non partecipato': la parte civile ottiene le spese solo se ha effettivamente contribuito alla decisione con attività utile (anche tramite memorie scritte).

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.6, n.49877/2009; Sez.5, n.2473/10/10/2019; Sez.5, n.57005/27/09/2018; Sez.3, n.10709/25/11/2014; Sez.2, n.34044/20/11/2020; Sez. U. n.8825/27/10/2016)

    I precedenti sono stati usati per chiarire principi: la Corte di cassazione può valutare la offensività delle frasi in materia di diffamazione; l'insindacabilità della provvisionale rispetto alla liquidazione complessiva del danno; regole sull'ammissibilità dei motivi generici e sull'onere di contributo della parte civile nel rito camerale.

Massime di principio

  • Se una pubblicazione risulta non veritiera o manipolata nella rappresentazione dei fatti, l'esimente del diritto di critica non opera e la responsabilità per diffamazione può essere confermata, indipendentemente dal fatto che il reato si estingua per prescrizione.
  • In Cassazione non sono ammessi motivi generici o questioni che non siano state specificamente dedotte in appello; tali censure risultano 'geneticamente' inammissibili.
  • La Corte d'appello, anche se dichiara estinto il reato per prescrizione, deve comunque motivare le questioni rilevanti; la Corte di legittimità valuta la completezza e la logica della motivazione, soprattutto in materia di offensività e veridicità delle notizie.
  • Il danno morale può essere liquidato in via equitativa senza prova dell'ammontare, purché sia dimostrata la sussistenza del danno; la provvisionale è in generale insindacabile, ma la quantificazione complessiva può essere oggetto di discussione se specificamente dedotta.
  • Nel rito camerale 'non partecipato' in Cassazione, la parte civile ottiene le spese solo se ha depositato memorie utili e tempestive che abbiano effettivamente contribuito alla decisione; il deposito tardivo o meramente reiterativo non è sufficiente.

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