Sentenza del 15/12/2016 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Contribuente residente all'estero - Legittimità delle notifiche all'ultima residenza italiana nota
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente si era trasferito all'estero senza comunicare il trasferimento al Comune di residenza e senza aggiornare presso l'Amministrazione il proprio domicilio fiscale. Gli atti erano quindi stati notificati secondo la disciplina prevista per l'irreperibilità del destinatario, presso l'ultima residenza italiana nota. Il contribuente contestava la validità delle notifiche, anche in ragione della successiva cancellazione anagrafica disposta dal Comune per prolungata assenza, e invocava la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.
La decisione
La notifica è stata ritenuta legittima: la mancata comunicazione del trasferimento all'estero e della variazione del domicilio fiscale consente l'applicazione della procedura prevista per l'irreperibilità. La successiva cancellazione dall'anagrafe non incide sulla validità della notifica effettuata presso l'ultima residenza italiana conosciuta. È stata inoltre esclusa la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché l'Amministrazione aveva dimostrato che il contribuente aveva impugnato tardivamente l'atto anche rispetto al momento in cui ne aveva avuto effettiva conoscenza.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera automaticamente quando il destinatario abbia comunque conosciuto l'atto: se l'impugnazione è stata proposta oltre il termine decorrente dalla conoscenza effettiva, la nullità della notifica non può essere utilmente invocata per superare la tardività.
Disciplina delle notifiche agli irreperibili
Quando il contribuente trasferisce la propria residenza all'estero senza effettuare le comunicazioni necessarie, la notifica può essere eseguita secondo la procedura prevista per l'irreperibilità, presso l'ultima residenza italiana nota, con produzione degli effetti sui termini di impugnazione.
Obblighi di comunicazione della variazione della residenza e del domicilio fiscale
Il contribuente che si trasferisce all'estero deve rendere conoscibile il nuovo recapito alle autorità competenti. L'omissione non può essere utilizzata per contestare la notifica eseguita sulla base delle informazioni ufficialmente disponibili.
Massime di principio
- Il trasferimento all'estero non comunicato può comportare la validità delle notifiche eseguite presso l'ultima residenza italiana conosciuta, secondo la procedura prevista per l'irreperibilità.
- La cancellazione anagrafica successiva alla notifica non rende automaticamente invalida una notificazione già effettuata sulla base dei dati allora disponibili all'Amministrazione.
- Il contribuente che non aggiorna residenza e domicilio fiscale sopporta il rischio di non ricevere tempestivamente gli atti e di incorrere nella tardività dell'impugnazione.
- La conoscenza effettiva dell'atto può assumere rilievo per verificare la tempestività del ricorso; la mera conoscenza, però, non sana necessariamente una notifica invalida se il ricorso è comunque tardivo rispetto a tale conoscenza.
- Per evitare contestazioni, chi si trasferisce all'estero dovrebbe comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo sia all'anagrafe sia all'Amministrazione finanziaria e conservare la prova delle comunicazioni.
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