Cassazione Penale, Sentenza n. 36979/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Catania aveva rigettato la domanda di riparazione proposta dalla ricorrente, sottoposta agli arresti domiciliari dal 24 luglio 2014 al 23 luglio 2015 perché gravemente indiziata di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nel procedimento penale era stata assolta, all’esito del giudizio abbreviato, con formula piena perché non aveva commesso il fatto; dopo l’annullamento della successiva condanna d’appello, l’assoluzione era stata confermata nel giudizio di rinvio. Il giudice della riparazione aveva tuttavia ravvisato colpa grave nelle condotte storicamente accertate: la consapevolezza dell’attività illecita dei familiari, l’avvertimento al marito e poi al suocero della presenza delle forze dell’ordine, l’accompagnamento della suocera in occasioni collegate alla ricerca di stupefacente occultato e a un colloquio inerente allo spaccio, nonché la partecipazione a conversazioni in cui si commentavano arresti e sequestri. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull’art. 314 c.p.p., sostenendo che tali condotte, familiari o ambigue, non avevano attitudine causale rispetto alla misura e non potevano integrare colpa grave, anche perché il GIP aveva inizialmente respinto la richiesta cautelare sulla base dello stesso materiale; 2) violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, c.p.p. e travisamento del giudicato assolutorio, poiché l’assoluzione era piena e non fondata su insufficienza probatoria; 3) assenza di effettiva dimostrazione del nesso causale tra i comportamenti e l’applicazione della misura; 4) omessa motivazione sul contributo causale alla protrazione degli arresti domiciliari, nonostante le successive iniziative per revoca o sostituzione e la situazione familiare della richiedente, madre di tre figli e unico genitore presente mentre il marito era ristretto. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità e il Ministero il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo alcune censure infondate e altre inammissibili. Ha chiarito che il giudizio di riparazione è autonomo da quello penale, ma non può fondarsi su fatti esclusi o negati dal giudicato: nel caso concreto, l’assoluzione piena escludeva la prova della partecipazione al sodalizio, ma non negava la realtà storica delle condotte considerate dal giudice della riparazione. Tali condotte potevano essere valutate, con apprezzamento ex ante, come gravemente imprudenti e causalmente idonee a generare un’apparenza di coinvolgimento, senza affermare una responsabilità penale surrettizia. È stata respinta la tesi secondo cui il precedente rigetto del GIP escludesse l’ingiustizia formale della misura: nel procedimento cautelare il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la gravità indiziaria e occorreva considerare l’esito complessivo, non la sola valutazione iniziale. È stata dichiarata inammissibile la censura di travisamento del giudicato, perché non si confrontava con la motivazione effettiva, che riconosceva l’assoluzione e valutava i fatti su un piano distinto. Inammissibile anche la censura sulla protrazione della misura: il tema della cessazione sopravvenuta del nesso causale non era stato specificamente allegato nell’istanza di riparazione e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione; il giudice non era tenuto a supplire a tale carenza, né il ricorso indicava sopravvenienze concrete idonee a interrompere il nesso. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
L’assoluzione dell’istante costituisce il presupposto indefettibile della domanda indennitaria, ma non esaurisce o condiziona in termini vincolanti l’accertamento richiesto dall’art. 314 cod. proc. pen., il quale impone di verificare se la persona prosciolta abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà personale con dolo o colpa grave.
La riparazione richiede un autonomo accertamento della condotta dolosa o gravemente colposa che abbia causato o concorso a causare la privazione della libertà. L’assoluzione è necessaria per la domanda, ma non esclude di per sé la colpa grave ostativa.
Entro siffatta prospettiva, il giudizio sull’an debeatur impone di vagliare, con apprezzamento ex ante e secondo un percorso logico-motivazionale del tutto autonomo da quello seguito nel processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, non già per stabilire se la condotta integri gli estremi di un reato, ma unicamente per accertare se essa abbia costituito il presupposto idoneo a ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della propria configurabilità come illecito penale
Il giudice della riparazione valuta ex ante gli elementi disponibili per stabilire se la condotta abbia generato una falsa apparenza di coinvolgimento penalmente rilevante; non decide nuovamente sulla responsabilità penale.
Non determinabile dal testo.
La norma è richiamata quale parametro della censura di motivazione, ma la Corte non ne enuncia né applica autonomamente il contenuto.
Il procedimento previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., pur celebrandosi nelle forme del rito camerale penale, ha natura sostanzialmente civilistica ed è regolato dal principio della domanda: incombe pertanto sull’istante l’onere di individuare il titolo e l’oggetto della pretesa e di allegare i fatti che la sorreggono.
Il procedimento di riparazione è regolato dal principio della domanda: l’istante deve individuare la pretesa e allegare i fatti che la sostengono; i poteri istruttori officiosi non consentono al giudice di colmare la mancata allegazione di uno specifico profilo.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione. L’assoluzione, anche con formula piena, non esclude automaticamente il diniego dell’indennizzo se fatti storicamente accertati e non negati dal giudicato integrano, sul distinto piano dell’art. 314 c.p.p., una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente rilevante.
- L’autonomia del giudizio di riparazione non autorizza il giudice a ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione o a negare fatti da questo accertati. È invece possibile attribuire a fatti non smentiti dal giudicato una diversa rilevanza ai fini della colpa grave e della causalità rispetto alla misura.
- La valutazione della colpa grave ostativa alla riparazione deve essere compiuta ex ante e non per stabilire se la condotta integri un reato, ma per verificare se fosse idonea a generare un’apparenza di coinvolgimento penalmente rilevante e abbia contribuito causalmente all’adozione della misura.
- La mera relazione familiare, la conoscenza dell’attività illecita altrui o frequentazioni ambigue non bastano, da sole, a escludere la riparazione. Occorre motivare sulla specifica idoneità dei comportamenti, in rapporto al contesto e alla qualità dei collegamenti, a essere interpretati come indizi di complicità e sulla loro almeno concausale relazione con il provvedimento restrittivo.
- Comportamenti attivi di supporto, tenuti con consapevolezza dell’attività criminale altrui e percepibili come manifestazioni di concreta prossimità operativa, possono integrare colpa grave ostativa anche se non dimostrano la partecipazione al reato. La distinzione rispetto alla mera connivenza dipende dal carattere attivo e relazionale della condotta e dalla sua idoneità a proiettare all’esterno un’apparenza di coinvolgimento.
- Per accertare l’ingiustizia formale della detenzione per originaria insussistenza delle condizioni cautelari, occorre che risulti irrevocabilmente accertato che il provvedimento fu emesso senza condizioni legittimanti. Non è decisiva, isolatamente, una valutazione iniziale negativa del GIP quando il successivo esito del procedimento cautelare abbia riconosciuto la gravità indiziaria.
- Nel procedimento di riparazione, regolato dal principio della domanda, l’istante deve allegare i fatti posti a fondamento della pretesa. Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione la questione fattuale della cessazione sopravvenuta del nesso causale tra condotta e protrazione della misura, se non era stata specificamente dedotta nell’istanza; i poteri istruttori officiosi non suppliscono a tale omissione.
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