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Sentenza

Sentenza n. 13242/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 6 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202605238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso alle offerte delle imprese partecipanti alla procedura competitiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 6 marzo 2026, diretta a ottenere la documentazione delle offerte presentate dalle imprese ammesse alla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati a caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dopo una precedente pronuncia che aveva respinto la domanda di accesso perché, al momento della prima istanza, non era ancora intervenuta l'aggiudicazione, la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione sopravvenuta e ha ripresentato la richiesta di accesso. Ha dedotto la mancata adozione di un provvedimento espresso e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle offerte, in quanto aveva contestato la propria esclusione dalla gara. La Fondazione ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l'impresa esclusa non avrebbe un interesse immediato alla conoscenza delle offerte degli altri concorrenti, e ha affermato che la richiesta delle offerte tecniche sarebbe esplorativa, anche perché la ricorrente aveva già avuto accesso ai verbali di gara. La ricorrente ha precisato di conservare interesse all'accesso in funzione dell'eventuale appello contro la sentenza che aveva respinto la domanda principale di annullamento dell'esclusione e accolto quella subordinata di annullamento integrale della procedura. Il giudizio ha riguardato, in concreto, la necessità difensiva dell'accesso alle offerte tecniche e, specificamente, a quella dell'aggiudicataria, per verificare la possibilità di contestare la durata temporale della proposta di allestimento degli spazi oggetto di concessione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Ha richiamato la precedente decisione secondo cui l'esclusione per mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'offerta tecnica integra una soglia di sbarramento interna alla valutazione dell'offerta, non una carenza dei requisiti di ammissione; la posizione dell'impresa è quindi assimilabile a quella del concorrente ammesso la cui offerta tecnica sia stata ritenuta non adeguata, con conseguente permanenza dell'interesse alla rinnovazione della gara e all'accesso difensivo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la concreta necessità di utilizzare l'offerta tecnica dell'aggiudicataria per valutare la proposizione di censure in appello relative alla durata della sua proposta di allestimento. Ha escluso che il giudice dell'accesso debba compiere una prognosi sulla fondatezza o sulla decisività delle future difese, salvo il caso di radicale e manifesto difetto di collegamento tra documento richiesto ed esigenze difensive. Il ricorso è stato pertanto accolto soltanto con riferimento all'offerta tecnica dell'aggiudicataria Palombini Ricevimenti, con ordine alla Fondazione di consentirne la visione e l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La richiesta più ampia relativa alle offerte degli altri partecipanti non è stata accolta per difetto di dimostrazione della concreta necessità difensiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale, nella sua declinazione difensiva, richiede un interesse diretto, concreto e attuale e, quando l'accesso è funzionale alla tutela in giudizio, la dimostrazione della concreta necessità di utilizzare il documento richiesto.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    La norma è richiamata implicitamente attraverso la disciplina dell'accesso difensivo: l'ostensione è giustificata quando è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a una procedura di gara, l'impresa esclusa per il mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'offerta tecnica conserva un interesse concreto all'accesso alle offerte degli altri concorrenti, poiché tale esclusione attiene alla fase di valutazione dell'offerta e non alla verifica dei requisiti di partecipazione.
  • L'accesso difensivo in materia di gare non è subordinato alla dimostrazione di un generico interesse alla tutela giurisdizionale, ma richiede la prova della concreta necessità del documento per curare o difendere i propri interessi giuridici.
  • Ai fini dell'accesso difensivo, è sufficiente dimostrare un collegamento concreto tra il documento richiesto e una possibile esigenza di difesa; il giudice non deve anticipare la valutazione sulla fondatezza o sulla decisività della futura censura, salvo che il collegamento sia manifestamente inesistente o l'istanza risulti pretestuosa o temeraria.
  • La richiesta di accesso difensivo può essere accolta limitatamente ai documenti per i quali sia dimostrata la concreta necessità, senza che la sussistenza dell'interesse all'accesso relativo a un documento giustifichi automaticamente l'ostensione dell'intera documentazione di gara.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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