Cassazione Penale, Ordinanza n. 11199/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, già confermata dalla Corte d'appello con rideterminazione della pena, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena ma confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. I motivi dedotti sono tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., contestando la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato; (2) vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze, con richiesta di prevalenza e non di equivalenza; (3) vizio di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati. La Corte rileva che le doglianze ripropongono censure già formulate in appello senza un confronto critico effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; osserva inoltre che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica; quanto alla continuazione, ritiene sufficiente la motivazione ancorata alle caratteristiche del fatto e alla carriera delinquenziale del soggetto.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo di ricorso manifestamente infondato e meramente reiterativo delle censure di appello.
art. 624-bis, ultimo comma, c.p.
Richiamato incidentalmente dalla Corte in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze; il ricorrente non si confronta con tale disposizione, che la Corte segnala come non adeguatamente considerata.
Utilizzato come parametro generale per la commisurazione della pena e degli aumenti per continuazione; la Corte ribadisce che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può sorreggere motivazioni sintetiche quando la pena aggiuntiva è contenuta.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione del tutto insufficiente.
- La motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione può essere anche sintetica, ove gli aumenti siano contenuti, purché la decisione sia sorretta da elementi come la gravità dei fatti e i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La censura sulla responsabilità penale deve investire in modo puntuale gli snodi argomentativi decisivi della sentenza di merito; la mera reiterazione di tesi già disattese non integra un motivo specifico di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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