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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto n.277140 del 30 maggio 2026 di sospensione dell’attività.

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto assente un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l'interessato può ottenere la revoca della sospensione mediante semplici regolarizzazioni e il pagamento della sanzione irrogata, di importo contenuto. La motivazione riguarda quindi il difetto del requisito cautelare del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di sospensione dell'attività adottato il 30 maggio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il circolo ha impugnato l'atto di sospensione dell'attività, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il Tribunale ha esaminato il presupposto del periculum in mora, valutando l'eventuale pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale; la misura è stata negata per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza per la disciplina della fase cautelare e delle relative spese.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettiva di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non sussiste quando gli effetti pregiudizievoli possono essere rimossi mediante semplici regolarizzazioni e il pagamento di una sanzione di importo contenuto.
  • La domanda cautelare può essere respinta per difetto del periculum in mora anche quando il ricorrente contesta in via principale la legittimità del provvedimento, qualora l'esecuzione dell'atto non determini un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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