Cassazione Penale, Ordinanza n. 11534/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania. Dal testo emerge che la vicenda riguarda la violazione di una misura cautelare degli arresti domiciliari: la notifica del provvedimento sarebbe stata relativa alla prosecuzione della misura cui l'imputato era già sottoposto con provvedimenti a lui noti. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l'accertamento del reato e del dolo; con i motivi residui ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici/aspecifici rispetto alla motivazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la Corte di appello avesse congruamente motivato sia sull'accertamento del reato e dell'elemento soggettivo, sia sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato e l'abitualità delle condotte. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile, poiché la motivazione di merito aveva escluso i presupposti anche in ragione dell'abitualità delle condotte e dell'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese o assertive di una diversa lettura dei fatti integra genericità o aspecificità.
- La Corte di cassazione non può procedere a una autonoma rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica su accertamento del fatto, dolo, esclusione dell'art. 131-bis c.p. e diniego delle attenuanti generiche.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove il giudice di merito valorizzi elementi quali l'abitualità delle condotte e l'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato.
- Il ricorso inammissibile comporta, salvo particolari ipotesi, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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