Cassazione Penale, Ordinanza n. 27305/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro tremila complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di due imputati per furto aggravato. In Cassazione entrambi hanno proposto ricorso: il primo imputato con più motivi, il secondo con un unico motivo. Il primo profilo di censura, comune nella sostanza, contestava il vizio di motivazione sulla ritenuta identificazione degli autori del fatto, sostenendo che il riconoscimento fosse erroneo; il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto le doglianze non ammissibili perché reiterative di censure già esaminate e disattese in appello, e comunque manifestamente infondate quanto al trattamento sanzionatorio e alla recidiva, richiamando la motivazione del giudice di merito basata sia sull'abbigliamento indossato sia sulle fattezze fisiche degli imputati, nonché sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità desunta da essi.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La motivazione sul riconoscimento dell'imputato è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi elementi convergenti e significativi, come l'abbigliamento e le fattezze fisiche, senza necessità di una ricostruzione ulteriore se la censura non evidenzia reali illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e fondata su elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato.
- La valutazione sulla recidiva e sulla maggiore pericolosità desumibile dai precedenti penali appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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