Cassazione Penale, Sentenza n. 11567/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva confermati responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a1: distrazione di beni strumentali mediante cessione a Italianolo s.r.l.; capo a2: cessione del ramo d'azienda a Saba Costruzioni s.r.l.) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b). Hanno articolato quattro motivi: (1) insufficiente motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo/oggettivo per la distrazione di beni (capo a1), sostenendo che i beni erano stati venduti prima dell'inventario, rinvenuti presso Italianolo e successivamente oggetto di transazione con la curatela; (2) analoghe censure per la cessione del ramo d'azienda (capo a2), sostenendo congruità del prezzo e che Saba, non Italianolo, fu l'effettivo utilizzatore; (3) per Sonia Rosati: vizi di motivazione sulla bancarotta documentale perché l'omessa consegna della documentazione non le sarebbe ascrivibile, dato il breve periodo di amministrazione rispetto alla dichiarazione di fallimento; (4) per Raimondo Rosati: vizi di motivazione e contraddittorietà circa l'omessa consegna o la regolare annotazione di fatture e libri (libro assemblee, libro inventari), nonché la rilevanza probatoria di quanto consegnato alla curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi ai fatti di bancarotta patrimoniale (capo a1 e a2), confermando che le cessioni erano state valutate correttamente dai giudici di merito alla luce degli "indici di fraudolenza" (cointeressenze, costituzione ad hoc delle società, situazione patrimoniale gravata da passivo, differenze tra valori di bilancio e corrispettivi effettivamente pagati, simultaneità delle cessioni e impatto sulla capacità di prosecuzione dell'attività sociale). Invece ha accolto i terzo e quarto motivi relativi alla bancarotta documentale (capo b), ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse carente o contraddittoria riguardo alla effettiva responsabilità degli imputati e alla valutazione delle scritture contabili effettivamente consegnate; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente al capo di bancarotta documentale e al relativo trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame su tale capo, mentre nel resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Uso della disciplina che consente la requisitoria scritta e la possibilità di decidere senza discussione orale se non richiesta dalle parti; qui rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e che il Sostituto Procuratore ha depositato requisitoria scritta
legge 18 dicembre 2020, n. 176
conversione del d.l. n. 137/2020
Conversione normativa richiamata in relazione alla disciplina processuale eccezionale adottata per l'istruttoria e la requisitoria scritta
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Rinvio circa la proroga della disciplina processuale (richiamata per effetto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020)
codice penale e norme fallimentari
Principio generale richiamato: le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale vanno valutate con riferimento all'elemento materiale (distrazione di beni o omessa tenuta/conservazione delle scritture) e all'elemento soggettivo (dolo), secondo i canoni giurisprudenziali degli "indici di fraudolenza"
giurisprudenza di legittimità richiamata
più sentenze indicate in motivazione (es. Sez. 5 n. 38396/2017 Sgaramella; Sez. 5 n. 33306/2016 Cosci; Sez.5 n.16989/2014 Costa; Sez.5 n.10778/2012 Petruzziello)
Consolidati principi interpretativi: 1) per la bancarotta per distrazione valgono gli "indici di fraudolenza" (cointeressenze, condizioni patrimoniali e finanziarie, parcellizzazione delle vendite); 2) l'alienazione di cespiti integra bancarotta se non è seguito il pagamento del prezzo pattuito; 3) la cessione di un ramo d'azienda che impedisca il perseguimento dell'oggetto sociale costituisce bancarotta se non è garantito il ripiano delle perdite
Massime di principio
- Per la bancarotta patrimoniale occorre valutare l'insieme degli "indici di fraudolenza": cointeressenze tra cedente e cessionario, costituzione ad hoc di società, tempistica e simultaneità delle operazioni, situazione patrimoniale gravata da passivo e disparità tra valore contabile e corrispettivi effettivamente percepiti
- La semplice successiva transazione o regolazione post factum con la curatela non è di per sé idonea a escludere la responsabilità per bancarotta se il pagamento effettivo del prezzo è stato parziale o insufficiente al momento della distrazione
- La cessione di un ramo d'azienda è penalmente rilevante quando rende impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire il ripianamento delle perdite: occorre valutare prezzo, effetti sull'attività e conseguenze per i creditori
- Sulla bancarotta documentale la responsabilità richiede una motivazione puntuale che colleghi l'omessa conservazione/consegna delle scritture alla condotta del singolo imputato nel periodo di sua responsabilità; contraddizioni o omissioni motivazionali sui tempi e sul contenuto delle scritture rendono la decisione invalida
- In situazioni simili è fondamentale conservare e mettere a disposizione tutte le scritture e gli originali delle fatture e documentare le ragioni economiche e la congruità delle operazioni, specialmente in rapporti con soggetti riconducibili agli amministratori
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