Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11567/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva confermati responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a1: distrazione di beni strumentali mediante cessione a Italianolo s.r.l.; capo a2: cessione del ramo d'azienda a Saba Costruzioni s.r.l.) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b). Hanno articolato quattro motivi: (1) insufficiente motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo/oggettivo per la distrazione di beni (capo a1), sostenendo che i beni erano stati venduti prima dell'inventario, rinvenuti presso Italianolo e successivamente oggetto di transazione con la curatela; (2) analoghe censure per la cessione del ramo d'azienda (capo a2), sostenendo congruità del prezzo e che Saba, non Italianolo, fu l'effettivo utilizzatore; (3) per Sonia Rosati: vizi di motivazione sulla bancarotta documentale perché l'omessa consegna della documentazione non le sarebbe ascrivibile, dato il breve periodo di amministrazione rispetto alla dichiarazione di fallimento; (4) per Raimondo Rosati: vizi di motivazione e contraddittorietà circa l'omessa consegna o la regolare annotazione di fatture e libri (libro assemblee, libro inventari), nonché la rilevanza probatoria di quanto consegnato alla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi relativi ai fatti di bancarotta patrimoniale (capo a1 e a2), confermando che le cessioni erano state valutate correttamente dai giudici di merito alla luce degli "indici di fraudolenza" (cointeressenze, costituzione ad hoc delle società, situazione patrimoniale gravata da passivo, differenze tra valori di bilancio e corrispettivi effettivamente pagati, simultaneità delle cessioni e impatto sulla capacità di prosecuzione dell'attività sociale). Invece ha accolto i terzo e quarto motivi relativi alla bancarotta documentale (capo b), ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse carente o contraddittoria riguardo alla effettiva responsabilità degli imputati e alla valutazione delle scritture contabili effettivamente consegnate; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente al capo di bancarotta documentale e al relativo trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame su tale capo, mentre nel resto i ricorsi sono stati rigettati.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Uso della disciplina che consente la requisitoria scritta e la possibilità di decidere senza discussione orale se non richiesta dalle parti; qui rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e che il Sostituto Procuratore ha depositato requisitoria scritta

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    conversione del d.l. n. 137/2020

    Conversione normativa richiamata in relazione alla disciplina processuale eccezionale adottata per l'istruttoria e la requisitoria scritta

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Rinvio circa la proroga della disciplina processuale (richiamata per effetto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020)

  • codice penale e norme fallimentari

    Principio generale richiamato: le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale vanno valutate con riferimento all'elemento materiale (distrazione di beni o omessa tenuta/conservazione delle scritture) e all'elemento soggettivo (dolo), secondo i canoni giurisprudenziali degli "indici di fraudolenza"

  • giurisprudenza di legittimità richiamata

    più sentenze indicate in motivazione (es. Sez. 5 n. 38396/2017 Sgaramella; Sez. 5 n. 33306/2016 Cosci; Sez.5 n.16989/2014 Costa; Sez.5 n.10778/2012 Petruzziello)

    Consolidati principi interpretativi: 1) per la bancarotta per distrazione valgono gli "indici di fraudolenza" (cointeressenze, condizioni patrimoniali e finanziarie, parcellizzazione delle vendite); 2) l'alienazione di cespiti integra bancarotta se non è seguito il pagamento del prezzo pattuito; 3) la cessione di un ramo d'azienda che impedisca il perseguimento dell'oggetto sociale costituisce bancarotta se non è garantito il ripiano delle perdite

Massime di principio

  • Per la bancarotta patrimoniale occorre valutare l'insieme degli "indici di fraudolenza": cointeressenze tra cedente e cessionario, costituzione ad hoc di società, tempistica e simultaneità delle operazioni, situazione patrimoniale gravata da passivo e disparità tra valore contabile e corrispettivi effettivamente percepiti
  • La semplice successiva transazione o regolazione post factum con la curatela non è di per sé idonea a escludere la responsabilità per bancarotta se il pagamento effettivo del prezzo è stato parziale o insufficiente al momento della distrazione
  • La cessione di un ramo d'azienda è penalmente rilevante quando rende impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire il ripianamento delle perdite: occorre valutare prezzo, effetti sull'attività e conseguenze per i creditori
  • Sulla bancarotta documentale la responsabilità richiede una motivazione puntuale che colleghi l'omessa conservazione/consegna delle scritture alla condotta del singolo imputato nel periodo di sua responsabilità; contraddizioni o omissioni motivazionali sui tempi e sul contenuto delle scritture rendono la decisione invalida
  • In situazioni simili è fondamentale conservare e mettere a disposizione tutte le scritture e gli originali delle fatture e documentare le ragioni economiche e la congruità delle operazioni, specialmente in rapporti con soggetti riconducibili agli amministratori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.