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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07968/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. I primi tre motivi contestavano, in sostanza, la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., nonché il riconoscimento della recidiva; tali censure sono state ritenute riproduttive di questioni già esaminate e prive di una specifica critica alle argomentazioni della decisione di merito. Con il quarto motivo si chiedeva il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p., sostenendo che il trattamento sanzionatorio dovesse essere più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché meramente ripetitivi di doglianze già disattese in appello e non accompagnati da una puntuale confutazione della motivazione impugnata. Ha poi qualificato come manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base della condanna confermata in appello.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante del furto contestata e ritenuta sussistente dal giudice di merito.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Ulteriore aggravante contestata e richiamata nel capo di imputazione confermato in appello.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ribadisce che la relativa valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di una circostanza aggravante già ritenuta sussistente in appello non può essere riesaminata in cassazione come mera rivalutazione del merito, se non nei limiti del vizio di motivazione apparente, illogica o arbitraria.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti ex art. 69 c.p. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se privo di motivazione o fondato su ragionamento manifestamente illogico.
  • È sufficiente, ai fini della motivazione sulla equivalenza tra circostanze, un richiamo alla maggiore idoneità della soluzione adottata a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto, se il ragionamento complessivo non è arbitrario.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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