Cassazione Penale, Ordinanza n. 24654/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. L'unico motivo dedotto riguardava un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è inammissibile quando censura la motivazione sulla quantificazione della pena, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate e la pena è frutto di accordo tra le parti.
Norme richiamate
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione non può investire il vizio di motivazione sulla determinazione della pena, essendo l'impugnazione circoscritta alle sole violazioni di legge espressamente previste dalla norma.
Richiamato quale fonte processuale di riferimento per la disciplina dell'impugnazione in cassazione avverso sentenza applicativa della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso che, contro una decisione di patteggiamento, deduca un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena, poiché la quantificazione sanzionatoria deriva dall'accordo tra le parti.
- Quando il motivo di ricorso è astrattamente non consentito in relazione al tipo di sentenza impugnata, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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