Cassazione Penale, Sentenza n. 10361/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per calunnia continuata a seguito di due esposti (8 ottobre 2013 e 26 febbraio 2015). Quattro motivi: 1) omessa declaratoria di prescrizione per il fatto del 2013, con rilievo che la continuazione non incide sull'autonomo computo dei termini; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo della calunnia, con dedotta buona fede e richieste di verifica amministrativa piuttosto che denuncia consapevole della falsità; 3) nullità del capo di imputazione per avere classificato come denunce-querela mere segnalazioni; 4) errata liquidazione del danno in pari misura per le parti civili, chiedendo distinzione tra le posizioni delle parti coinvolte.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione: il fatto del 2013 risultava già prescritto alla data della sentenza d'appello del 2 maggio 2022 (termine massimo considerato e computo tenuto conto della sospensione covid), e anche il fatto del 2015 è risultato estinto per prescrizione. Sul piano civile, però, il ricorso è stato rigettato: le statuizioni civili sono confermate e l'imputato è condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio.
Norme richiamate
art. 158, comma 1, codice di procedura penale
Si applica il principio secondo cui, dopo la novella, il decorso della prescrizione si calcola a partire dalla data di commissione dei singoli episodi e non dalla data di cessazione della continuazione; ciò porta a computare separatamente i termini per gli esposti del 2013 e del 2015
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente il trattamento del procedimento in forma cartolare (valutazione scritta senza udienza per alcuni atti/ricorsi) come richiamato nel provvedimento
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Norma richiamata unitamente al d.l. n.137/2020 per la disciplina del trattamento cartolare del procedimento, rilevante ai fini della trattazione del ricorso
Massime di principio
- La prescrizione deve essere verificata episodio per episodio quando opera la disciplina dell'art.158 comma 1: la qualificazione della continuazione non sposta necessariamente il dies a quo al termine della serie di fatti
- Il giudice d'appello deve dichiarare d'ufficio la prescrizione quando essa è intervenuta; l'estinzione per prescrizione opera anche se rimangono confermate e liquidate le pretese civili
- Il periodo di sospensione della prescrizione per l'emergenza pandemica va computato nel calcolo dei termini e può determinare la decorrenza dell'effetto estintivo in date successive
- Nel reato di calunnia è necessario provare la consapevolezza della falsità; tuttavia la valutazione spetta ai giudici di merito e trova limite solo se manifestamente illogica o contraddittoria
- La mera difformità nella formulazione del capo di imputazione non comporta nullità se non ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa
- La condanna penale estinta per prescrizione non osta al mantenimento delle statuizioni civili conseguenti alla precedente condanna, salvo specifica riconsiderazione da parte del giudice civile
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