Cassazione Civile, Ordinanza n. 03558/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione della lite tributaria pendente ex art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022. Ritenuti integrati i presupposti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Il ricorso dell'Agenzia non è stato quindi esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta per l'anno 2008, in relazione a una cessione di terreni qualificati dall'Ufficio come non edificabili e quindi esenti da IVA. La società contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre in appello la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, annullando integralmente l'atto impositivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di definizione della lite tributaria pendente ai sensi della L. n. 197/2022, depositando la documentazione e la ricevuta del versamento, sufficiente ai fini dell'estinzione anche se limitata alla prima rata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
definizione della lite tributaria pendente
La presentazione della domanda di definizione della lite, con il deposito della documentazione e della ricevuta del versamento, consente di ottenere l'estinzione del giudizio; ai fini dell'estinzione il versamento può limitarsi alla prima rata.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio
Accertata la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio tributario pendente.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria pendente, se correttamente documentata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione del processo in base alla disciplina della definizione delle liti tributarie pendenti, è sufficiente la prova dell'avvenuto pagamento anche della sola prima rata, ove la norma lo consenta.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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