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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11391/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti alla determinazione del trattamento punitivo e non assistiti da vizi di motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito la posizione dell'imputato. Dal testo emerge solo che i motivi dedotti erano diretti contro la determinazione del trattamento punitivo: si trattava quindi di doglianze sulla pena o sul quantum sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali censure non sono consentite in sede di legittimità quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e quando il giudice di merito ha esaminato adeguatamente le deduzioni difensive sul punto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera contestazione della quantificazione della pena o del trattamento sanzionatorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, sufficiente e non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
  • Il controllo della Corte di cassazione sul trattamento punitivo è limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla misura della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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