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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15266/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alla prova posta a fondamento della responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero male valutato le prove, in particolare il riconoscimento effettuato dalla persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio dopo la declaratoria di prescrizione del reato satellite e la conseguente eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione, lamentando difetto di motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto sull'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e sull'assenza di elementi di confusione tali da comprometterne la capacità di individuazione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, ribadendo che la determinazione della pena, compresi gli aumenti per circostanze e per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica solo quando la pena si discosti in modo marcato dalla misura media, evenienza non ricorrente nel caso esaminato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • codice penale

    Richiamato in relazione alla disciplina della continuazione e degli aumenti/diminuzioni di pena, senza indicazione di specifiche disposizioni diverse dagli artt. 132 e 133 c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti di prove già valorizzate dai giudici di merito.
  • La motivazione sulla prova del riconoscimento della persona offesa è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la abbia sorretta da argomentazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica se la pena irrogata non si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale.
  • La declaratoria di prescrizione di un reato satellite e la conseguente eliminazione dell'aumento di pena per continuazione non comportano di per sé l'illegittimità della pena residua, se il giudice di merito ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze di fatto o in contestazioni generiche e non specifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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