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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36874/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 10725/21 della Corte di Cassazione (22/04/2021) che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'odierna ricorrente avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione di tre avvisi di accertamento comunale per recupero ICI (anno 2011) e IMU (anni 2012 e 2013). La ricorrente deduce che l'ordinanza di questa Corte sarebbe fondata su una "falsa percezione" della regolare comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2021 al suo procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. (avv. Paolo P. Di Paola), sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla cancelleria e che l'avviso di trattazione era stato invece comunicato successivamente dall'avvocato Di Paola in data 22 aprile 2021.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'avviso di trattazione camerale era stato regolarmente comunicato all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario indicato nella procura speciale (avv. Carola Cicconetti) e che, nel procedimento di cassazione, trova applicazione l'art. 366, comma 2, c.p.c., che disciplina le notificazioni/comunicazioni intervenute al domicilio eletto o, in mancanza, alla cancelleria della Corte di cassazione. Pertanto la richiamata disciplina dell'art. 170 c.p.c. non poteva sovrastare le specifiche regole del giudizio di cassazione; risultava irrilevante l'indicazione di un domicilio diverso contenuta in atti non considerati elezione di domicilio ai fini delle notificazioni della cancelleria. Per tali ragioni il motivo di revocazione è stato ritenuto manifestamente inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi e esborsi liquidati come da dispositivo), ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. liquidando un'ulteriore somma di € 4.600,00 e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    Norma generale che disciplina le comunicazioni al procuratore costituito; la ricorrente invoca tale norma sostenendo che la comunicazione dovesse essere fatta al suo procuratore, ma la Corte ritiene che, nel giudizio di cassazione, rilevano le specifiche disposizioni sull'elezione di domicilio/PEC e le modalità di comunicazione previste per la Corte di cassazione.

  • art. 366, comma 2, c.p.c.

    Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

    Regola di carattere generale per le notificazioni e comunicazioni nel giudizio di cassazione: le comunicazioni devono essere eseguite presso il domicilio eletto o l'indirizzo PEC indicato nel ricorso; in mancanza, la comunicazione avviene presso la cancelleria. Tale disciplina si applica anche alle comunicazioni previste dagli artt. 375 e 377 c.p.c.

  • art. 375, comma 2 e art. 377, comma 2, c.p.c.

    Norme richiamate riguardanti specifiche comunicazioni e notificazioni nel procedimento di cassazione; la Corte afferma che le comunicazioni agli avvocati sono regolate, in mancanza di disposizioni particolari, dall'art. 366 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Prevede la condanna per chi abbia agito o resistito in modo pretestuoso o abusivo, configurando una sanzione applicabile d'ufficio in caso di soccombenza e finalizzata a repressione dell'abuso del processo; non richiede dolo o colpa grave e la misura è determinata equitativamente in rapporto ai compensi liquidabili.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Disciplina il contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le comunicazioni e notificazioni seguono le regole specifiche del processo di cassazione: le parti devono indicare nel ricorso l'elezione di domicilio o l'indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni; in mancanza, le comunicazioni si fanno presso la cancelleria (art. 366, c.2 c.p.c.).
  • La disciplina dell'art. 170 c.p.c. (comunicazioni al procuratore costituito) non prevale sulle disposizioni specifiche del processo di cassazione: l'elezione di domicilio nel ricorso è il criterio rilevante per le notificazioni della cancelleria.
  • La mancata ricezione personale di una comunicazione non annulla automaticamente gli atti se la cancelleria ha validamente inviato la comunicazione all'indirizzo PEC o al domicilio eletto risultante dagli atti del processo.
  • Per ottenere la revocazione basata su mancata comunicazione è necessario provare l'assenza di una valida elezione di domicilio/PEC o l'inesistenza di qualsiasi comunicazione valida; mere deduzioni non sono sufficienti.
  • Le Corti possono applicare sanzioni e condanne spese (art. 96 c.p.c.) per ricorsi manifestamente inammissibili o strumenti processuali utilizzati in modo abusivo; tali misure possono comprendere anche un contributo unificato aggiuntivo a norma del d.P.R. n. 115/2002.
  • È opportuno, nelle difese in cassazione, indicare chiaramente e in modo stabile il domicilio eletto e l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario per evitare contestazioni sulla regolarità delle comunicazioni.

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