Ordinanza n. 2786/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. II ter, n. -OMISSIS-/2024 (R.G. n. 2554/2024) pubblicata il 18 novembre 2024 e non notificata con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 , e dei relativi allegati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso contro il provvedimento dell'11 gennaio 2024 e i relativi allegati, concernenti la graduatoria della procedura concorsuale
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell'11 gennaio 2024, relativo alla graduatoria di una procedura concorsuale per funzioni dirigenziali. Le censure d'appello riguardano la rinnovata valutazione dei titoli effettuata dalla nuova Commissione, nominata il 7 settembre 2023, dopo la riunione del 4 ottobre 2023 nella quale erano stati individuati i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio. Il giudice rileva che, se accolte, tali censure potrebbero travolgere gli atti della procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e comportare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Per questa ragione è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi dalla procedura. Ai fini dell'istruttoria di merito, il giudice ha inoltre ritenuto necessario chiarire le modalità di applicazione del moltiplicatore 8,5 ai punteggi dei titoli, l'eventuale nuova verifica dell'ammissibilità dei titoli già valutati dalla precedente Commissione e le ragioni del sovvertimento della graduatoria finale, posto che l'applicazione del moltiplicatore agli stessi titoli avrebbe dovuto, secondo l'ordinanza, lasciare invariata la graduatoria basata sui titoli. È stato altresì richiesto di chiarire se e in quale misura le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024 siano state eseguite, con riferimento all'assunzione, all'immissione nelle funzioni dirigenziali e all'eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, autorizzandone l'esecuzione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell'atto d'appello e dell'elenco nominativo dei controinteressati. L'appellante dovrà provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità dell'appello; la prova degli adempimenti, compreso l'attestato dell'Amministrazione, dovrà essere depositata entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, predisporre sulla home page il collegamento "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. Il Collegio ha inoltre ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare entro 60 giorni una relazione documentata sulle modalità di rivalutazione dei titoli, sull'applicazione del moltiplicatore 8,5, sulla verifica dei titoli e sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria, nonché sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., poiché l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta in primo grado. La causa è stata rinviata alla prosecuzione in udienza pubblica, da fissare contestualmente agli altri appelli relativi alla medesima procedura. Le spese non risultano disciplinate nell'ordinanza.
Norme richiamate
Richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale base normativa per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Richiamato per le modalità di pubblicazione degli atti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito della notificazione per pubblici proclami.
Il giudice esclude la necessità di rinviare la causa al primo giudice perché l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta nel giudizio di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può comportare l'annullamento della graduatoria di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi che potrebbero subire un pregiudizio dall'esito del giudizio.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con pubblicazione integrale degli atti indicati dal giudice, dell'elenco dei controinteressati e dell'ordinanza che dispone l'incombente, nonché con adeguate modalità di collegamento e conservazione online.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguito entro il termine perentorio stabilito dal giudice; l'omesso adempimento può determinare l'improcedibilità del gravame, mentre l'omesso deposito della prova degli adempimenti entro il termine assegnato comporta la decadenza dall'incombente.
- Quando la correttezza della rivalutazione dei titoli concorsuali è controversa, l'amministrazione può essere onerata di fornire chiarimenti documentati sulle modalità concrete di applicazione dei criteri, sulla verifica dell'ammissibilità dei titoli e sulle ragioni di eventuali modifiche dell'ordine della graduatoria.
- Se un identico moltiplicatore viene applicato ai medesimi punteggi individuali, l'ordine relativo della graduatoria non dovrebbe mutare; un sovvertimento della graduatoria richiede pertanto una specifica spiegazione sulle modalità di rivalutazione e sui criteri concretamente applicati.
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