Cassazione Penale, Ordinanza n. 26507/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, il ricorso straordinario proposto dalla persona offesa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale aveva rigettato il reclamo contro un decreto di archiviazione emesso in un procedimento penale. A sostegno dell'istanza sono stati depositati anche documenti inerenti al merito. Il ricorso straordinario è stato però ritenuto inammissibile perché tale rimedio è esperibile solo contro decisioni della Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rendano definitiva una sentenza di condanna; la persona offesa non è soggetto legittimato a proporlo in questo caso.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è inammissibile quando proposto da soggetto non legittimato; il rimedio è esperibile contro decisioni della Corte di cassazione solo se queste, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rendono definitiva una sentenza di condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e nei confronti di decisioni di legittimità che rendano definitiva una sentenza di condanna.
- La persona offesa non è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando il provvedimento della Corte di cassazione non consolidi una condanna.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di specifiche ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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