Cassazione Civile, Sentenza n. 24640/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'art. 12 della delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 46/2007 sostenendo che l'Istituto ha illegittimamente posto a carico degli intermediari oneri di gestione delle trattenute per le cessioni del quinto, violando il principio di gratuità richiamato nelle circolari del Ministero del Tesoro 63/1996 e del MEF 1/2011 e nel DM 313/1996; inoltre deduce vizio del consenso per "violenza morale", affermando di essere stata costretta ad accettare il modulo di accreditamento per non uscire dal mercato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la disciplina della cessione del quinto (DPR 180/1950 e normativa collegata) imponga l'assoluta gratuità delle prestazioni dell'ente ceduto: la cessione del credito, pur avendo struttura bilaterale, consente accordi che regolino la ripartizione degli oneri di pagamento e la pattuizione tra INPS e intermediari (modulo di accreditamento) è stata ritenuta vincolante. Quanto al vizio per "violenza morale", la Corte ha ritenuto mancanti prove concrete dell'illegittima costrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le circolari ministeriali sono atti amministrativi interni non sindacabili in cassazione con l'art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"art. 5: Gli impiegati e salariati ... possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto ..."
La cessione del quinto è qualificata come cessione del credito e non esclude che ceduto e cessionario disciplinino contrattualmente aspetti quali luogo/tempo dell'adempimento e riparto delle spese; non impone una gratuità assoluta delle prestazioni dell'ente ceduto.
Conferma che la cessione può essere effettuata anche senza consenso del debitore, ma nulla esclude che le parti pattuiscano limitazioni o accordi che incidano sulle modalità di adempimento; la cessione può quindi assumere struttura trilaterale se il ceduto partecipa all'accordo.
Il principio che le spese del pagamento gravano di regola sul debitore è derogabile dalle parti: ceduto e cessionario possono concordare che il cessionario sopporti le spese.
Richiamato il principio di buona fede e correttezza: se la modifica derivante dalla cessione è eccessivamente gravosa per il debitore, ciò può giustificare un comportamento diverso nell'adempimento fino a che non si trovi un contemperamento degli interessi.
Delibera Consiglio di amministrazione INPS n. 46 del 9 maggio 2007 (art. 12)
L'art. 12, che attribuisce oneri di gestione agli intermediari accreditati non convenzionati, è stato ritenuto efficacemente recepito dalla ricorrente tramite il modulo di accreditamento e quindi vincolante come patto regolamentare.
Circolare Ministero del Tesoro n. 63/1996 e Circolare MEF n. 1/2011
La Corte ha ricordato che le circolari sono atti amministrativi interni non aventi natura normativa e pertanto la loro presunta violazione non è sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato come fondamento di doglianza in cassazione; la Corte ha escluso la rilevanza del vizio relativo a circolari amministrative perché queste non sono norme impugnabili con quel mezzo.
Massime di principio
- La cessione del quinto è, sul piano sostanziale, una cessione del credito: il debitore ceduto non è automaticamente esentato dall'onere di sostenere costi amministrativi se le parti hanno pattuito diversamente.
- Accordi regolamentari o moduli di accreditamento accettati dall'operatore vincolano le parti: la sottoscrizione del modulo che rimanda al regolamento INPS può costituire consenso alla ripartizione degli oneri prevista dal regolamento stesso.
- Le circolari amministrative (ministeriali) sono atti interni di indirizzo e non possono essere fatti valere davanti alla Corte di cassazione come norme cui opporre violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
- L'affermazione di "violenza morale" o costrizione contrattuale richiede prove concrete e specifiche; la mera pressione concorrenziale o lo stato di mercato non bastano a dichiarare annullabile un accordo per vizio del consenso.
- Se la cessione comporta un "aggravamento eccessivo" per il ceduto è possibile, nel concreto, invocare il principio di buona fede e correttezza per ottenere un riequilibrio delle modalità di adempimento, ma ciò non equivale automaticamente all'illegittimità della cessione.
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