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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28019/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento per far dichiarare inefficace ex art. 44 l.fall. il pagamento, eseguito nel corso del concordato preventivo poi risolto, di un debito verso l'amministrazione finanziaria a titolo di condono IVA. Secondo la curatela, quel pagamento avrebbe violato l'ordine delle cause legittime di prelazione, perché effettuato in presenza di crediti di grado poziore o comunque preferenziale rimasti insoddisfatti. Dopo un primo rigetto in primo grado per difetto di prova della concreta lesione della par condicio creditorum, la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del fallimento; la precedente cassazione con rinvio aveva però censurato la motivazione perché non aveva compiuto un'analisi esaustiva della lesione secondo i parametri indicati dalla Corte, richiedendo non solo l'individuazione di crediti preferenziali, ma anche la verifica della capienza della liquidità esistente o prontamente liquidabile. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la documentazione prodotta dal fallimento sulla capienza dell'attivo e ha nuovamente dichiarato l'inefficacia del pagamento, limitandosi ad accertare l'esistenza di crediti di grado anteriore. Il Ministero ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 140, comma 3, l.fall., perché il giudice di rinvio avrebbe male interpretato il vincolo derivante dalla precedente cassazione, trascurando l'elemento decisivo della concreta capienza dell'attivo e fondando la decisione su una mera elencazione di crediti preferenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non si sia conformato al principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza rescindente, poiché ha valutato soltanto la priorità dei crediti pretermessi senza accertare anche se, al momento rilevante, vi fosse liquidità sufficiente o prontamente liquidabile per pagare i crediti di pari grado o di grado poziore rimasti insoddisfatti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    richiamato come base dell'azione di inefficacia del pagamento eseguito in pendenza della procedura concorsuale, nella prospettiva della violazione della par condicio creditorum

  • art. 140, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.)

    richiamato in via analogica per affermare la stabilità dei pagamenti eseguiti nella procedura minore, salvo pregiudizio alla par condicio creditorum; la violazione va accertata in concreto anche considerando la capienza della liquidità esistente o prontamente liquidabile

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e viola la norma se applica un criterio diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 140, comma 3, l.fall.

    richiamato nuovamente nel corpo della motivazione come disposizione la cui corretta applicazione impone la verifica della concreta lesione della par condicio creditorum

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve attenersi non solo alla formula, ma alla portata effettiva del principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se ne valorizza solo un segmento e ne trascura l'elemento decisivo, incorre in violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Nel controllo sulla lesione della par condicio creditorum in ambito concordatario seguito da fallimento, non basta accertare l'esistenza di crediti di rango preferenziale o poziore: occorre verificare anche se, con la liquidità esistente o prontamente liquidabile, fosse comunque possibile soddisfare i creditori pretermessi.
  • La concreta violazione dell'ordine delle prelazioni non va ancorata all'esito della liquidazione fallimentare, ma deve essere valutata secondo i canoni di soddisfacimento propri della procedura concordataria e sulla base delle regole fissate nel decreto di omologazione, integrate dalle regole legali ove mancanti.
  • In sede di rinvio, il giudice conserva il potere-dovere di riesaminare i fatti già acquisiti e di acquisire quelli necessari in funzione delle direttive della sentenza rescindente, ma non può sostituire il parametro di giudizio indicato dalla Corte di cassazione con uno diverso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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