Cassazione Penale, Sentenza n. 30648/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. al precedente difensore d'ufficio è affetta da nullità assoluta e insanabile (non sanabile ex art. 184, comma 1, c.p.p.). Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della notifica della citazione in appello: il decreto di citazione per la Corte d'appello veniva notificato presso il precedente domicilio e successivamente al precedente difensore d'ufficio (avv. Cantoni) ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nonostante l'imputata avesse regolarmente eletto nuovo domicilio in Sale, via Alessandria 52, e nominato difensore di fiducia (avv. Giorgio Romagnolo) l'09/11/2021; la notifica sostitutiva è stata eseguita senza alcuna verifica della reperibilità dell'imputata nel domicilio eletto e senza che la prima notifica personale fosse andata a buon fine, con conseguente violazione delle garanzie di conoscibilità dell'atto.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'utilizzo del meccanismo di notifica previsto da questo comma al difensore d'ufficio è illecito quando, al momento della notifica, esiste già una regolare elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia: in tali casi la notifica al difensore d'ufficio integra una nullità assoluta perché l'imputato non è stato effettivamente raggiunto dall'atto.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte come eccezione: la notifica al difensore di fiducia può legittimamente sostituire la notifica all'imputato solo se si inquadra nella procedura prevista da questo comma, ossia quando la prima notifica personale sia andata a buon fine e sia prevista la successiva comunicazione al difensore; tale condizione non ricorreva nel caso esaminato.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha escluso che la nullità della notifica potesse essere sanata ai sensi di questa norma: la nullità è da considerarsi assoluta e insanabile nelle circostanze del caso.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata solo in relazione alla richiesta formale di trattazione orale; non incide direttamente sulla valutazione della validità della notifica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata ai fini dei limiti della motivazione del ricorso (motivazione essenziale); la Corte ha svolto la valutazione nei limiti consentiti da questa disposizione.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente l'introduzione di motivi aggiunti in Cassazione; citata per riferire l'avvenuta presentazione di motivi aggiunti dalla difesa.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto domicilio e nominato difensore di fiducia in modo valido e tempestivo, le notifiche devono essere eseguite a quel domicilio o al difensore di fiducia; l'ingiustificato ricorso alla notifica al precedente difensore d'ufficio può determinare nullità assoluta.
- La notifica 'sostitutiva' al difensore è legittima solo se rientra nella procedura di cui all'art. 157, comma 8-bis (ossia dopo una notifica personale andata a buon fine o nei casi specificamente previsti); fuori da tale ambito la presunzione di conoscenza non opera.
- La nullità assoluta della notifica per violazione delle regole di elezione di domicilio non è sanabile ex art. 184, comma 1, c.p.p.; comporta l'annullamento della pronuncia impugnata e la necessità di nuovo giudizio.
- Prima di operare notifiche 'sostitutive' ai difensori d'ufficio è necessario accertare l'effettiva inesistenza o inidoneità del domicilio eletto e la reperibilità dell'imputato; la mancanza di tali verifiche espone il procedimento a gravi vizi formali.
- In presenza di contestazioni sulla regolarità della notifica, la Cassazione controlla se sia stata rispettata la finalità di garantire la conoscibilità dell'atto all'imputato e protegge le garanzie difensive con rigore; dunque, nelle procedure d'appello la correttezza formale delle notifiche è cruciale.
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