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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22263/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate per le annualità 2010 e 2011. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente, riconoscendo la legittimazione straordinaria a chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione doganale e ritenendo maturata la prescrizione decennale solo per il periodo anteriore al 02/02/2011. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti dei singoli motivi; la Corte di cassazione non è entrata nel merito perché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la sentenza impugnata notificata il 26/01/2023 e il ricorso notificato solo il 07/07/2023, oltre il termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato tardivamente rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie e accessori come da dispositivo. La decisione di merito della Corte tributaria regionale resta quindi ferma per effetto della mancata valida impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per indicare il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale di legittimità

  • termine breve per l'impugnazione

    la Corte lo applica ritenendo tardivo il ricorso notificato oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata alla parte che propone ricorso per cassazione, il termine breve per impugnare decorre da tale notificazione e il ricorso notificato oltre quel termine è inammissibile.
  • L'inammissibilità per tardività preclude ogni esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte che eccepisce la tardività del ricorso può depositare prova della notificazione della sentenza impugnata per dimostrare il decorso del termine breve.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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