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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20660/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva applicato la pena concordata ex art. 599‑bis c.p.p.; il ricorrente deduce la mancata valutazione, da parte della corte territoriale, delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, con riguardo alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; viceversa sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non convertiti in illegittimità della sanzione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, per responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis c.p.p.

    Regola la procedura per l'applicazione della pena concordata; la Corte chiarisce che in Cassazione contro sentenze adottate ex art. 599‑bis sono ammissibili solo censure riguardanti la formazione della volontà del ricorrente, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza del contenuto della pronuncia all'accordo

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede le condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto inammissibili in cassazione le doglianze che mirino alla mancata valutazione di tali condizioni quando proposte contro sentenze ex art. 599‑bis

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende quando dalla valutazione emerge responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro 3.000

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto dell'applicazione di sanzioni pecuniarie per condotte processuali colpose che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello, Rv. 276102)

    Precedente interpretativo che delimita le censure ammissibili in cassazione contro le sentenze di concordato ex art. 599‑bis, confermato e richiamato nella decisione

Massime di principio

  • Nei ricorsi in cassazione avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p. sono ammissibili principalmente i motivi che attengono alla formazione della volontà del ricorrente di avvalersi del concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra l'accordo e la pronuncia giudiziale
  • Doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono generalmente inammissibili in cassazione se proposte contro sentenze di concordato; tali profili vanno solitamente dedotti nei gradi precedenti o attraverso rimedi processuali diversi
  • Vizi relativi alla determinazione della pena non sono ammissibili in cassazione a meno che non emergano come illegittimità della sanzione sotto il profilo della violazione dei limiti edittali o della previsione di pena diversa da quella di legge
  • Il ricorso manifestamente basato su motivi non consentiti può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; va dunque valutata attentamente l'ammissibilità delle questioni prima di proporre il gravame
  • Per massimizzare le possibilità di successo, il difensore deve concentrare il ricorso in cassazione su questioni di diritto strettamente pertinenti alla legittimità del procedimento di concordato (formazione della volontà, consenso del P.M., difformità della sentenza) e definire in precedenza eventuali rinunce o questioni stralciate

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