Cassazione Penale, Sentenza n. 6802/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione fondato sull'art. 625-bis cod. proc. pen., per presunto errore di fatto dovuto a vizio percettivo: si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per aver ritenuto il giudice di legittimità non estinto il delitto contando, a giudizio del ricorrente, un periodo di sospensione di 133 giorni (rinvio dell'udienza dal 09/05/2018 al 19/09/2018) che non sarebbe dovuto essere computato in quanto disposto per richiesta del difensore di altro imputato e per assenza di testimoni
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata riguardasse valutazioni di merito/di giudizio (computo e valutazione del periodo di sospensione ai fini della prescrizione) e non un errore percettivo sanabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis. La domanda di sospensione degli effetti del provvedimento è stata rigettata implicitamente con l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale e dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte chiarisce che l'errore rilevabile è solo l'errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore; non rientrano gli errori di giudizio o di interpretazione normativa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi del motivo di doglianza secondo i criteri di esposizione previsti dalle disposizioni applicabili
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176/2020) e successive proroghe
Norme richiamate per la trattazione del procedimento in udienza camerale con le modalità straordinarie introdotte durante la pandemia; rilevanti solo sul piano procedurale per lo svolgimento dell'udienza
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per addebitare le spese a Ciardi
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per i principi sulla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende e per escludere la colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, pur giustificando un versamento equitativo
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è limitato agli errori percettivi: svista nella lettura degli atti che abbia determinato una decisione diversa; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
- Se la censura concerne una valutazione del giudice (ad es. computo di termini, valutazione sulle cause di sospensione o interruzione della prescrizione), il rimedio straordinario per errore di fatto è inammissibile e va impiegato il normale grado di impugnazione (ricorso per cassazione ordinario) o altri rimedi ordinari
- Per ottenere successo con l'art. 625-bis occorre dimostrare che l'errore sia meramente percettivo (documentale/di lettura) e che sia stato decisivo ai fini del giudizio; mere divergenze interpretative o valutazioni probatorie non bastano
- Nei casi in cui si contesti il computo della prescrizione occorre documentare con chiarezza e atti che il periodo contestato è stato indicato per errore materiale nei provvedimenti, non come risultato di una valutazione processuale; altrimenti la questione resta riconducibile al merito
- Il ricorrente che propone rimedi manifestamente infondati può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni straordinarie non assistite da concrete basi di errore percettivo
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