Cassazione Penale, Ordinanza n. 28978/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di calunnia e aveva confermato le statuizioni civili. I due ricorrenti impugnavano la decisione contestando il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., l'insussistenza del dolo di calunnia e le statuizioni civili, connessamente alla condanna alle spese. La Corte rileva però che i motivi erano per un verso riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, e per altro verso generici perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile, in ragione del rito e del contributo in concreto offerto. Restano ferme le statuizioni civili già confermate dalla sentenza impugnata, mentre il reato di calunnia era già stato dichiarato estinto per prescrizione nei gradi di merito.
Norme richiamate
È il reato per cui la sentenza impugnata aveva già dichiarato l'estinzione per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
È invocato dai ricorrenti come scriminante; la Corte rileva che la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo censure già esaminate dai giudici di merito e mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze sono inammissibili se risultano generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, salvo i limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La declaratoria di prescrizione del reato non esclude, di per sé, la conferma delle statuizioni civili se già affermata la responsabilità ai fini civili nei gradi di merito.
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