Cassazione Penale, Ordinanza n. 14074/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di responsabilità per i reati di bancarotta è rimasta ferma, con la sola rideterminazione della pena già disposta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per bancarotta distrattiva e documentale. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e assertive, prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicavano gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentivano di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi posti a base della censura; doglianze generiche e assertive sono inammissibili.
condanna ... alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare in modo astratto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale: occorre indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La mancanza di specificità del motivo, quando non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Una motivazione di merito logicamente corretta può resistere a una censura meramente assertiva e non circostanziata, perché il sindacato di cassazione richiede l'esatta individuazione del vizio denunciato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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