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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17050/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura reiterativa e non specificamente critica del motivo, oltre che sulla presenza di una doppia conforme di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, due imputati già condannati nei giudizi di merito, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 maggio 2024. L'unico motivo dedotto censurava il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione, sostenendo in sostanza che mancasse la dimostrazione dell'originaria volontà di inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridici congrui, rilevando inoltre che la decisione impugnata era una "doppia conforme" rispetto alla sentenza di primo grado, sicché le due motivazioni potevano essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, non superabile con la semplice prospettazione di ricostruzioni alternative.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso era diretto a prospettare un vizio di motivazione, ma è stato ritenuto non deducibile perché reiterativo di censure già esaminate nei giudizi di merito.

  • Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595

    Nella ipotesi di doppia conforme, le decisioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e disattese nei giudizi di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere esaminate congiuntamente come un unico corpo motivazionale; ciò rende non sufficiente la mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non è ammissibile se si risolve in una contestazione astratta della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare un reale deficit logico o giuridico della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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