Cassazione Penale, Ordinanza n. 25710/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una condotta minacciosa tenuta nei confronti di militari intervenuti per un controllo presso l'abitazione in cui egli era ristretto. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la minaccia sarebbe stata giustificata dalla pretesa illegittimità o censurabilità dell'operato dei militari; ha inoltre invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già escluso qualsiasi criticità nell'operato dei militari, ritenuto corretto e funzionale ai compiti istituzionali, e quindi non idoneo a giustificare la condotta minacciosa. Ha poi ritenuto generica la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p., peraltro non esaminata dalla Corte di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che le censure fossero idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata: l'esimente dell'art. 393-bis c.p. era già stata specificamente confutata in appello e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. era dedotta in modo generico, oltre a non risultare scrutinata dal giudice di merito.
Norme richiamate
L'esimente non è configurabile quando la condotta dei pubblici ufficiali o degli operanti sia corretta e funzionale ai compiti istituzionali; non può essere invocata per giustificare una minaccia priva di un reale fondamento di reazione a un atto illegittimo.
La causa di non punibilità richiede una deduzione specifica e non generica; non può essere utilmente prospettata in cassazione se non è stata oggetto di vaglio del giudice di merito, salvo che i presupposti siano immediatamente ricavabili dagli atti.
Massime di principio
- L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. presuppone una condotta illecita o comunque censurabile dell'operante pubblico tale da legittimare la reazione dell'agente; se il controllo o l'intervento dei militari è corretto e istituzionalmente funzionale, la minaccia resta ingiustificata.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a riprodurre deduzioni già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere allegata in modo puntuale e autosufficiente; una prospettazione generica è insufficiente, soprattutto se la questione non è stata esaminata dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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