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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal collocamento in CIGS di un lavoratore nell'ambito di una procedura di riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale la disapplicazione del provvedimento di sospensione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze tra il trattamento di integrazione salariale percepito e la retribuzione piena per alcuni periodi, deducendo la violazione delle norme sui criteri di scelta e sulla rotazione. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo generici i criteri indicati nella comunicazione di apertura della procedura, perché formulati solo in termini di esigenze tecnico-produttive e organizzative, senza specificare le posizioni lavorative interessate. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991, della legge n. 164 del 1975 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000. In sintesi, ha sostenuto che, essendovi stato un controllo ex ante delle organizzazioni sindacali e un confronto effettivo, il sindacato del giudice dovesse limitarsi alla correttezza procedurale; ha inoltre affermato che i criteri di scelta e l'eventuale esclusione dalla rotazione erano stati concordati con le OO.SS., erano oggettivi e coerenti con esigenze di efficienza e di riorganizzazione, e che il programma era stato autorizzato dal Ministero del lavoro. La ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento della legittimità della procedura e della sospensione del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nella procedura di CIGS, la comunicazione iniziale deve indicare con specificità, in modo idoneo a consentire il confronto sindacale e la verificabilità della scelta, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e, se del caso, le modalità della rotazione; la verifica va compiuta in astratto ed ex ante. Ha inoltre chiarito che una comunicazione assolutamente generica non è sanata dal successivo confronto con le organizzazioni sindacali, né il d.P.R. n. 218 del 2000 ha attenuato tale obbligo sostanziale di informazione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui la comunicazione si risolveva in una clausola di stile, priva di elementi idonei a far comprendere il percorso selettivo dei lavoratori sospesi e l'esclusione dalla rotazione. Conseguentemente, la sospensione è stata considerata illegittima e resta ferma la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991

    La comunicazione di apertura della procedura di CIGS deve contenere criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle eventuali modalità di rotazione, così da consentire il confronto sindacale e la verifica della scelta datoriale.

  • L. n. 164 del 1975

    Richiamata nel motivo di ricorso come disciplina della cassa integrazione, in combinazione con la legge n. 223 del 1991 per la legittimità della sospensione.

  • art. 2, d.P.R. n. 218 del 2000

    La norma regolamentare disciplina la tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, ma non incide sul contenuto sostanziale dell'obbligo informativo già previsto dall'art. 1 della legge n. 223 del 1991.

  • art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164 del 1975

    In combinato disposto con l'art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, impone l'indicazione degli specifici criteri di individuazione dei lavoratori sospesi, pena l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la concessione della CIGS, la comunicazione datoriale di avvio deve contenere criteri di scelta dei lavoratori con un grado di specificità tale da consentire, già ex ante, il controllo della loro idoneità selettiva e della corrispondenza tra criterio applicato e lavoratori sospesi.
  • La genericità della comunicazione iniziale, quando si risolva in formule meramente programmatiche o di stile, integra violazione dell'obbligo informativo e non è sanata dal successivo confronto con le organizzazioni sindacali.
  • L'esame giudiziale della sufficienza della comunicazione va svolto in astratto ed ex ante, non sulla base dell'esito concreto della procedura o della successiva effettività della trattativa sindacale.
  • Le norme regolamentari sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali non possono essere interpretate nel senso di comprimere la funzione sostanziale di tutela delle prerogative sindacali e dei diritti dei lavoratori prevista dalla legge primaria.
  • La valutazione di merito del giudice di appello sulla genericità della comunicazione e sulla conseguente illegittimità della sospensione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione guadagni straordinaria
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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