Cassazione Penale, Sentenza n. 23739/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori della persona offesa hanno chiesto l'estrazione della "copia integrale della copia forense del telefono cellulare dell'imputato" nell'ambito del procedimento per omicidio colposo con presunto eccesso di legittima difesa. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 131 disp. att. c.p.p., richiamando la possibilità di ottenere copia degli atti e delle cose indicati dall'art. 419, comma 2 e 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento interlocutorio (emesso ex art. 131 disp. att. c.p.p.) non impugnabile in Cassazione. La decisione ha richiamato precedenti giurisprudenziali che escludono l'impugnabilità di provvedimenti sull'istanza di rilascio di copie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131 disp. att. cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato è stato adottato ex articolo 131 delle disposizioni di attuazione; la Corte ha ritenuto che si tratti di un provvedimento interlocutorio per il quale non è previsto il ricorso per Cassazione.
art. 419, comma 2 e 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto di estrarre copia degli atti e delle cose indicate; la Corte non ha comunque ritenuto che ciò rendesse il provvedimento impugnabile in Cassazione.
La Corte osserva che l'art. 116 disciplina specificamente la materia delle impugnazioni e non prevede la possibilità di ricorso alla Cassazione avverso il tipo di provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato per puntualizzare che il provvedimento non ha natura giurisdizionale e non rientra nelle categorie contemplate dall'art. 111 Cost., per cui da tale articolo non si può desumere una facoltà di impugnazione in Cassazione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Citata in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e quindi ha disposto la sanzione pecuniaria.
Cass. Sez. 6, n. 1412 del 11/04/1995
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare il principio consolidato secondo cui il provvedimento sull'istanza di rilascio di copie degli atti processuali è inoppugnabile.
Cass. Sez. 1, n. 2498 del 25/05/1994
Ulteriore precedente confermante che non è ammesso ricorso per Cassazione avverso provvedimenti analoghi.
Massime di principio
- I provvedimenti interlocutori concernenti il rilascio di copie di atti o cose (es. copia forense di un telefono) emessi ai sensi delle norme sulle disposizioni di attuazione sono generalmente non impugnabili in Cassazione; prima di proporre ricorso in Cassazione valutare l'impugnabilità secondo le norme ordinarie sulle impugnazioni.
- Se si ritiene necessaria l'estrazione di copie di materiali probatori, è preferibile far valere la richiesta nei gradi o nelle sedi processuali idonee (es.: istanza al giudice procedente, deduzioni in fase dibattimentale o richiesta nel corso del giudizio di merito) piuttosto che ricorrere direttamente in Cassazione.
- La giurisprudenza consolidata esclude che l'art. 111 Cost. imponga l'impugnabilità automatica di provvedimenti che non hanno natura giurisdizionale; pertanto non ogni decisione dell'autorità giudiziaria è sindacabile in sede di legittimità.
- Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno verificare la fondatezza formale dell'impugnazione e le vie di tutela disponibili prima di agire.
- Se il provvedimento appare "abnorme" o eccede i poteri dell'autorità che lo ha emesso, tale questione deve essere espressamente dedotta e motivata; l'assenza di tale deduzione riduce le possibilità di ottenere riforma in sede di controllo.
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