Sentenza n. 14631/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dall'impiego adottato ai sensi dell'art. 51 d.P.R. 335/1982 per asserita incompatibilità derivante dalla partecipazione a una trasmissione televisiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decadenza dall'impiego deducendo: difetto assoluto di istruttoria, travisamento del fatto e illogicità manifesta quanto alla sua effettiva partecipazione alle riprese successive alla diffida; insussistenza dell'incompatibilità prevista dagli artt. 50 e 51 d.P.R. 335/1982, poiché la partecipazione al programma sarebbe stata occasionale e non riconducibile a un'attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o a un impiego privato stabile e organizzato; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità; violazione del contraddittorio e dell'obbligo di valutare le osservazioni del dipendente; difetto dei presupposti per applicare la decadenza a una condotta ormai cessata; disparità di trattamento rispetto a un analogo caso riguardante personale militare. Nel corso del giudizio è emerso che la partecipazione alle riprese era temporalmente limitata, che il contratto prevedeva principalmente obblighi di protezione e riservatezza e la cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine, nonché un corrispettivo una tantum di 2.000 euro, parametrato alla durata effettiva della partecipazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di decadenza. Ha ritenuto prioritario esaminare i motivi relativi all'applicabilità degli artt. 50 e 51 d.P.R. 335/1982. Tali disposizioni colpiscono le attività extraistituzionali riconducibili al commercio, all'industria, alla professione, al mestiere o all'assunzione di impieghi pubblici o privati, purché caratterizzate da stabilità, periodicità o apprezzabile estensione temporale e da una significativa destinazione delle energie lavorative a un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico. La partecipazione televisiva del ricorrente, anche considerando il periodo massimo indicato dall'amministrazione, era limitata a pochi giorni e non comportava un rapporto di lavoro o professionale stabile, assoggettamento a poteri datoriali, obbligazioni di mezzi o di risultato nell'interesse della società, né una fonte di reddito stabile e alternativa. Il contratto prevedeva soprattutto obblighi di protezione, riservatezza e cessione dei diritti sull'immagine. L'attività doveva quindi essere ricondotta al regime delle attività occasionali di cui all'art. 53, commi 6 e seguenti, d.lgs. 165/2001, con eventuali conseguenze autorizzatorie, disciplinari e recuperatorie, ma non con la decadenza dall'impiego. Il Ministero, inoltre, aveva svolto un'istruttoria carente sugli aspetti negoziali ed economici della collaborazione, basandosi genericamente su fonti aperte e senza acquisire tempestivamente il contratto, con conseguente travisamento dei fatti. Sono stati assorbiti i motivi relativi alla partecipazione successiva alla diffida, ai vizi procedimentali e alla disparità di trattamento, perché dall'accoglimento dei motivi principali il ricorrente non avrebbe ottenuto un'utilità ulteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
La disposizione individua le ipotesi di incompatibilità assoluta per il personale della Polizia di Stato; esse richiedono un'attività extraistituzionale dotata di stabilità, periodicità o apprezzabile estensione temporale e idonea a incidere significativamente sull'esclusività del servizio.
Disciplina la diffida e la successiva decadenza dall'impiego quando la causa di incompatibilità non cessa entro quindici giorni; la decadenza è applicabile solo in presenza dei presupposti oggettivi dell'incompatibilità assoluta.
Le attività occasionali non rientranti nell'incompatibilità assoluta sono assoggettate al regime degli incarichi autorizzabili e delle relative conseguenze disciplinari e recuperatorie, anziché alla decadenza dall'impiego.
art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001
Prevedono le conseguenze recuperatorie relative ai compensi percepiti per attività extraistituzionali svolte in violazione della disciplina applicabile.
art. 98 Cost.
Fonda il principio di esclusività del servizio del dipendente pubblico, funzionale alla tutela dell'imparzialità amministrativa.
art. 97 Cost.
La disciplina delle incompatibilità rafforza il principio di imparzialità, prevenendo condizionamenti derivanti da attività esterne.
Contiene la disciplina generale delle incompatibilità assolute, formulata in termini analoghi all'art. 50 d.P.R. 335/1982.
Prevede la sequenza diffida, inottemperanza e decadenza in presenza di una causa di incompatibilità.
art. 96 r.d. 633/1941
Rileva per la disciplina della cessione e dello sfruttamento economico dell'immagine, senza trasformare automaticamente il relativo contratto in un rapporto di lavoro o professionale stabile.
art. 97 r.d. 633/1941
Rileva per l'utilizzazione dell'immagine e la cessione dei relativi diritti, senza che ciò integri, di per sé, un'attività incompatibile ai sensi dell'art. 50 d.P.R. 335/1982.
Massime di principio
- La decadenza dall'impiego per incompatibilità assoluta del personale della Polizia di Stato presuppone che l'attività extraistituzionale sia riconducibile al commercio, all'industria, a una professione, a un mestiere o a un impiego pubblico o privato e presenti caratteri di stabilità, periodicità o apprezzabile estensione temporale, tali da configurare un significativo centro di interessi alternativo al servizio pubblico.
- Un'attività occasionale e temporalmente limitata, anche se remunerata, non integra di per sé l'incompatibilità assoluta prevista dall'art. 50 d.P.R. 335/1982; essa ricade, ove ne ricorrano i presupposti, nel diverso regime degli incarichi autorizzabili e delle conseguenze disciplinari o recuperatorie previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/2001.
- La remunerazione dell'attività esterna non è elemento decisivo per configurare l'incompatibilità assoluta: rileva principalmente la natura dell'attività e la sua idoneità, per intensità, continuità e professionalità, a sottrarre energie lavorative al servizio pubblico o a compromettere l'indipendenza del dipendente.
- La decadenza per incompatibilità, incidendo sulla posizione lavorativa e sulle libertà del dipendente, costituisce una misura estrema e deve essere applicata in modo proporzionato e tipico alle sole violazioni che presentino la gravità richiesta dalla disciplina; le condotte occasionali possono essere sanzionate con strumenti diversi.
- Ai fini della qualificazione dell'attività extraistituzionale, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta sugli elementi temporali, negoziali ed economici del rapporto, acquisendo e valutando il contratto e le obbligazioni effettivamente assunte; la genericità degli accertamenti può determinare travisamento dei fatti e illegittimità del provvedimento.
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