Cassazione Penale, Sentenza n. 31806/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva confermato il permesso concesso dal magistrato di sorveglianza di Pavia a Domenico Ambrosio per partecipare, come attore di una compagnia teatrale, a uno spettacolo esterno. Il gravame deduceva violazione e travisamento di norma in relazione all'art. 30 dell'Ordinamento penitenziario: il Tribunale avrebbe esteso l'istituto del permesso di necessità a finalità trattamentali/rieducative non riconducibili alla sfera familiare, in contrasto con il testo normativo e la giurisprudenza consolidata, e avrebbe di fatto disapplicato l'art. 30-ter (permessi-premio) previsto per finalità di reinserimento sociale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza di Milano sia il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pavia del 07/02/2025. La Corte ha ritenuto che l'art. 30 ord. pen. sia limitato a eventi attinenti alla vita familiare (pericolo di vita di un familiare o eventi familiari di particolare gravità) e non possa essere interpretato estensivamente per autorizzare partecipazioni esterne riconducibili a percorsi trattamentali o di risocializzazione, i quali devono essere gestiti tramite gli strumenti previsti dall'ordinamento (art. 27, art. 17, art. 30-ter). La motivazione del Tribunale è stata considerata in contrasto con la lettera della norma e la giurisprudenza.
Norme richiamate
concedibilità di permessi "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare" o, al secondo comma, "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità"
La Corte interpreta l'art. 30 come strumento rivolto alla tutela dei rapporti familiari e a eventi familiari straordinari; non può essere esteso per giustificare permessi finalizzati a percorsi trattamentali o di reinserimento sociale.
deve essere dedicata "particolare cura … a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"
Serve a mostrare che l'art. 30 è finalizzato al mantenimento dei rapporti familiari nell'ambito della cura penitenziaria.
Norma richiamata quale strumento idoneo ad organizzare attività culturali, sportive o ricreative in funzione del trattamento rieducativo, non rientranti nell'art. 30.
Consente il coinvolgimento di soggetti esterni e associazioni nell'azione rieducativa e nell'accesso a iniziative trattamentali interne; alternativa all'uso estensivo dell'art. 30.
Regola i permessi-premio finalizzati al reinserimento e alla partecipazione a percorsi trattamentali: la Corte osserva che tali permessi sono lo strumento previsto per finalità di recupero sociale, e non l'art. 30.
Sez. 1, n. 33400 del 29/04/2024
"Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare"
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che l'art. 30 richiede correlazione con la sfera familiare e l'eccezionalità dell'evento.
Sez. U, n. 1626/2021 (Bottari)
"non può … tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis"
Richiama il principio secondo cui il giudice non può estendere la norma oltre il chiaro tenore letterale per supplire alla volontà del legislatore; eventuali dubbi di costituzionalità devono essere rimessi al sindacato di legittimità costituzionale.
Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019
Precedente che ha annullato un permesso di necessità concesso per partecipare a un evento trattamentale non riconducibile alla sfera familiare, confermando il divieto di uso estensivo dell'art. 30 per finalità rieducative.
Massime di principio
- L'art. 30 ord. pen. autorizza permessi soltanto per eventi connessi alla vita familiare (pericolo di vita o eventi familiari particolarmente gravi); non dev'essere usato per finalità trattamentali o di reinserimento sociale.
- Se l'obiettivo è la partecipazione a iniziative culturali, formative o di reinserimento, si devono utilizzare gli strumenti previsti dall'ordinamento (art. 27, art. 17, art. 30-ter) e non il permesso di necessità dell'art. 30.
- Il giudice non può interpretare estensivamente una norma dal tenore letterale univoco per supplire all'assenza di una disciplina: in caso di dubbio sulla conformità costituzionale, la questione va rimessa al sindacato di legittimità costituzionale.
- La pericolosità del detenuto o la gravità dei fatti contestati influiscono solo sulle cautele esecutive (es. scorta), non sull'ampliamento della sfera applicativa del permesso di necessità.
- Concessioni equivalenti a permessi-premio a detenuti non aventi i requisiti per tali permessi sono illegittime e possono essere annullate senza rinvio quando l'estraneità rispetto all'art. 30 è manifesta.
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