Cassazione Penale, Ordinanza n. 02604/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, già condannato per plurimi episodi di rapina commessi a Torino nel 2023 e definiti con due diverse sentenze irrevocabili, ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'unificazione dei fatti sotto il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il GIP, nella veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente il vincolo. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la continuazione non valorizzando l'identità strutturale tra i fatti, commessi nello stesso contesto territoriale e in tempi ravvicinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, formulando argomentazioni di fatto logiche e non sindacabili in sede di legittimità. La doglianza difensiva mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito, preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte non ne estende l'applicazione quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo logico l'esclusione del vincolo.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto infondato in quanto la censura richiedeva una rivalutazione di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Base del motivo di ricorso per vizio di motivazione, non accoglibile poiché la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta completa e logica.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice dell'esecuzione.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede una verifica in fatto sulle modalità concrete dei reati, sulla loro genesi e sul loro collegamento, verifica che, se sorretta da motivazione logica e approfondita, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- La mera prossimità temporale e il contesto territoriale comune non impongono di per sé il riconoscimento della continuazione, dovendosi valorizzare l'analisi complessiva delle modalità esecutive e dell'origine dei singoli episodi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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