Cassazione Penale, Ordinanza n. 21797/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di assegni di provenienza illecita. I primi due motivi di ricorso contestavano, rispettivamente, la prova dell'elemento oggettivo del reato e la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte ha rilevato che tali censure erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., erano meramente ripetitive rispetto alle doglianze già formulate in appello e si limitavano a prospettare ipotesi prive di concretezza, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata. Non venivano neppure dedotti vizi tipici del giudizio di legittimità, come manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di merito deve indicare in modo specifico i vizi denunciati e non può risolversi in mere ipotesi alternative o astratte prive di concreta dimostrazione.
- La censura sulla prova dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato è inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito e non deduce un vizio riconducibile ai limiti del controllo di legittimità.
Come è indicizzato
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