Cassazione Penale, Ordinanza n. 15026/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione adeguata sulla determinazione della pena e che il motivo di ricorso fosse generico e non confrontato con tale motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto contestava, in sostanza, la determinazione della pena ritenuta eccessiva, chiedendo una sanzione più mite. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata era già puntuale e adeguata in punto di dosimetria della pena; le deduzioni del ricorrente sono state considerate generiche perché non indicavano specifiche carenze argomentative, ma si limitavano a una richiesta di riduzione della pena senza concreta dimostrazione del vizio denunciato.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente dalla Corte in ragione delle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a chiedere una pena più mite, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è generico e quindi inammissibile.
- Quando la sentenza di merito ha già esposto una motivazione puntuale sulla dosimetria della pena, il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o apodittico.
- La censura sulla determinazione della pena deve indicare in modo concreto quali passaggi motivazionali sarebbero carenti, illogici o contraddittori; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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