Cassazione Penale, Sentenza n. 48486/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) nullità della sentenza per uso delle dichiarazioni del coimputato Hernandez (violazione dell'art. 63 c.p.p.); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la prova che le somme pagate da SMART GROUP a Dovecote Sro siano confluite nella disponibilità del ricorrente; 3) errata applicazione di una norma fiscale/UE (Direttiva CE n. 11910/2018) con riguardo all'obbligo di iscrizione nel VIES anteriore al 31/12/2019; 4) nullità/erronea valutazione sul reato di bancarotta documentale per non aver considerato l'inaffidabilità/inesistenza giuridica della contabilità rinvenuta su supporti informatici; 5) omessa considerazione di elementi decisivi (es. che i servizi erano a beneficio di società del Gruppo Nylstar) per la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione; 6) doglianza sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche (equivalenza vs prevalenza) e relativi motivi per riconoscere la prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione sintetica: primo motivo inammissibile perché le dichiarazioni del coimputato sono state utilizzate solo come spunto per ulteriori indagini e non come prova diretta, inoltre le dichiarazioni autoindiziante rese da persona non indagata possono essere utilizzate contra alios; secondo e quinto motivo inammissibili per genericità perché la difesa non ha affrontato gli elementi documentali specifici indicati dalla Corte territoriale (contratto di mandato fiduciario, scambi di e-mail, comunicazioni con Starace) che provano la distrazione di oltre 500.000 euro; terzo motivo non fondato poiché la banca dati VIES esiste dal 1993 e l'assenza di iscrizione era rilevante come indizio ostacolante i controlli, indipendentemente dal successivo obbligo formale di iscrizione per il regime di non imponibilità IVA; quarto motivo inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ricostruzione della contabilità lacunosa rinvenuta sull'hardware consegnato; sesto motivo inammissibile perché la Corte territoriale ha argomentato coerentemente la scelta di ritenere equivalenza e non prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante.
Norme richiamate
Il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni riguarda l'impiego diretto delle stesse per affermare la responsabilità del dichiarante; non impedisce che tali dichiarazioni siano utilizzate nelle indagini per individuare ulteriori elementi probatori e, se autoindiziante resa da persona non indagata, sono utilizzabili contra alios.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a, b, c, e)
Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili per genericità motivi che non contestavano specificamente la motivazione o non si confrontavano con gli elementi probatori indicati dalla Corte territoriale.
Direttiva CE n. 11910 del 2018 (VIES)
Il VIES è un archivio esistente dal 1993; il recepimento della direttiva ha reso l'iscrizione elemento sostanziale dal 10/01/2020 per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ma l'assenza di iscrizione era comunque rilevante come indizio che ostacola i controlli sulle operazioni intracomunitarie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per i limiti di esposizione del ricorso; indica i limiti entro cui il ricorso in cassazione può essere articolato rispetto alla motivazione di merito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da terzi (anche poi indagati) possono legittimamente stimolare indagini successive; il divieto dell'art. 63 c.p.p. non estingue la rilevanza investigativa di tali dichiarazioni né ne impedisce l'utilizzo contro altri soggetti.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o che non affrontano gli elementi documentali posti a fondamento della decisione sono spesso dichiarate inammissibili.
- L'assenza di iscrizione nel VIES può costituire un elemento indiziario rilevante circa la fittizietà o l'opacità delle operazioni intracomunitarie, anche se l'obbligo formale di iscrizione per il regime di non imponibilità è successivo; va valutata nel contesto della prova complessiva.
- La tenuta lacunosa o l'assenza di documentazione contabile, anche se rinvenuta su supporti informatici consegnati dal soggetto, può integrare il delitto di bancarotta documentale quando impedisca la ricostruzione degli affari sociali, e l'amministratore di fatto è soggetto agli stessi obblighi dell'amministratore di diritto.
- La valutazione in merito alla prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti è di natura valutativa e richiede motivazione non manifestamente illogica; in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
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