Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48486/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) nullità della sentenza per uso delle dichiarazioni del coimputato Hernandez (violazione dell'art. 63 c.p.p.); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la prova che le somme pagate da SMART GROUP a Dovecote Sro siano confluite nella disponibilità del ricorrente; 3) errata applicazione di una norma fiscale/UE (Direttiva CE n. 11910/2018) con riguardo all'obbligo di iscrizione nel VIES anteriore al 31/12/2019; 4) nullità/erronea valutazione sul reato di bancarotta documentale per non aver considerato l'inaffidabilità/inesistenza giuridica della contabilità rinvenuta su supporti informatici; 5) omessa considerazione di elementi decisivi (es. che i servizi erano a beneficio di società del Gruppo Nylstar) per la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione; 6) doglianza sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche (equivalenza vs prevalenza) e relativi motivi per riconoscere la prevalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione sintetica: primo motivo inammissibile perché le dichiarazioni del coimputato sono state utilizzate solo come spunto per ulteriori indagini e non come prova diretta, inoltre le dichiarazioni autoindiziante rese da persona non indagata possono essere utilizzate contra alios; secondo e quinto motivo inammissibili per genericità perché la difesa non ha affrontato gli elementi documentali specifici indicati dalla Corte territoriale (contratto di mandato fiduciario, scambi di e-mail, comunicazioni con Starace) che provano la distrazione di oltre 500.000 euro; terzo motivo non fondato poiché la banca dati VIES esiste dal 1993 e l'assenza di iscrizione era rilevante come indizio ostacolante i controlli, indipendentemente dal successivo obbligo formale di iscrizione per il regime di non imponibilità IVA; quarto motivo inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ricostruzione della contabilità lacunosa rinvenuta sull'hardware consegnato; sesto motivo inammissibile perché la Corte territoriale ha argomentato coerentemente la scelta di ritenere equivalenza e non prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni riguarda l'impiego diretto delle stesse per affermare la responsabilità del dichiarante; non impedisce che tali dichiarazioni siano utilizzate nelle indagini per individuare ulteriori elementi probatori e, se autoindiziante resa da persona non indagata, sono utilizzabili contra alios.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a, b, c, e)

    Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili per genericità motivi che non contestavano specificamente la motivazione o non si confrontavano con gli elementi probatori indicati dalla Corte territoriale.

  • Direttiva CE n. 11910 del 2018 (VIES)

    Il VIES è un archivio esistente dal 1993; il recepimento della direttiva ha reso l'iscrizione elemento sostanziale dal 10/01/2020 per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ma l'assenza di iscrizione era comunque rilevante come indizio che ostacola i controlli sulle operazioni intracomunitarie.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per i limiti di esposizione del ricorso; indica i limiti entro cui il ricorso in cassazione può essere articolato rispetto alla motivazione di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi (anche poi indagati) possono legittimamente stimolare indagini successive; il divieto dell'art. 63 c.p.p. non estingue la rilevanza investigativa di tali dichiarazioni né ne impedisce l'utilizzo contro altri soggetti.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o che non affrontano gli elementi documentali posti a fondamento della decisione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • L'assenza di iscrizione nel VIES può costituire un elemento indiziario rilevante circa la fittizietà o l'opacità delle operazioni intracomunitarie, anche se l'obbligo formale di iscrizione per il regime di non imponibilità è successivo; va valutata nel contesto della prova complessiva.
  • La tenuta lacunosa o l'assenza di documentazione contabile, anche se rinvenuta su supporti informatici consegnati dal soggetto, può integrare il delitto di bancarotta documentale quando impedisca la ricostruzione degli affari sociali, e l'amministratore di fatto è soggetto agli stessi obblighi dell'amministratore di diritto.
  • La valutazione in merito alla prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti è di natura valutativa e richiede motivazione non manifestamente illogica; in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o mancanza di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.